Differenza tra tamponamento a catena e scontri successivi tra veicoli di una colonna ferma.

Ha del grottesco un evento avvenuto ad Adelaide in Australia qualche giorno fa (qui narrato da “quotidiano.net”), quando un koala ha attraversato incautamente una strada molto trafficata.

I conducenti dei veicoli, costretti a brusche ed improvvise frenate, hanno provocato un disastroso tamponamento a catena, fortunatamente senza feriti.

koala alla guida

Il koala, impaurito, è entrato nell’autovettura di una donna coinvolta nell’incidente e qui, sentendosi a proprio agio, si è messo al volante e poi si è rilassato sui sedili.

Innumerevoli sono i tamponamenti a catena che avvengono nelle grandi metropoli, spesso causati da una goffa disattenzione o da un evento inatteso.

La Cassazione si è occupata qualche giorno fa di un incidente di tal genere, ponendo la parola “fine” ad un contenzioso avviato da un motociclista tamponato per i danni fisici patiti in conseguenza di un tamponamento.

Si tratta dell’Ordinanza 4304 del 18 febbraio 2021, resa dalla Sesta Sezione Civile.

Il motociclista conveniva in giudizio l’assicurazione designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, esponendo di aver subìto gravi lesioni alla persona a séguito di un sinistro occorso mentre era alla guida di un ciclomotore, e causato da un’automobile che era fuggita senza prestare soccorso; chiedeva pertanto i conseguenti danni anche non patrimoniali.

Sia il Tribunale sia la Corte di Appello riconoscevano un concorso di colpa paritario tra il conducente dell’autoveicolo e lo stesso automobilista, ritenendo che non era stata superata la presunzione di colpa concorrente prevista dall’art. 2054 comma II del codice civile, in ragione del quale

nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

La difesa del motociclista eccepiva davanti ai Supremi Giudici che la Corte di appello avrebbe errato, con un “ragionamento abnorme”, affermando, apoditticamente, l’avvenimento di un tamponamento a catena, mentre in realtà si sarebbe trattato di un tamponamento avvenuto con veicoli fermi in colonna, sicché, in difetto di una mancante prova liberatoria del primo tamponante, la responsabilità avrebbe dovuto concludersi essere rimasta in capo a quest’ultimo, con superamento della presunzione di concorso di colpa operante nei diversi casi di tamponamento a catena.

Nel risolvere l’obiezione, la Cassazione ripercorre brevemente i capisaldi propri delle presunzioni in tema di responsabilità da sinistri stradali:

ai sensi dell’art. 149 comma 1 del D.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo dev’essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” d’inosservanza della distanza di sicurezza; ne consegue che, esclusa l’applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054 comma II, egli resta gravato dall’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.

Viceversa, nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, trova applicazione l’art. 2054 c. II suddetto, con conseguente presunzione “iuris tantum” di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Infine, nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa.

Nella fattispecie, i giudici di merito avevano accertato che il ciclomotore tamponato, e poi finito contro altro veicolo antistante, «non era fermo» bensì oggetto di «guida» «in una situazione di traffico con veicoli fermi» in colonna, da questo facendone derivare l’operatività della presunzione ex art. 2054 comma II del codice civile, che dunque non veniva affatto superata, come invece dedotto dal ricorrente.

Ne discendeva il rigetto integrale del ricorso.

Il motociclista doveva accontentarsi di vedersi rifondere metà dei danni patiti in conseguenza del tamponamento.

Tornando all’episodio del koala australiano, mi fa piacere rendere onore ad un’opera d’arte, denominata “Koala“, realizzata dall’artista contemporaneo Alessandro Malossi.

Egli ha messo in vendita, presso un noto sito di aste online, la propria creazione, al fine di sostenere il WWF nell’opera meritoria di sostegno della fauna selvatica australiana (in primis, proprio i koala) dopo i drammatici incendi avvenuti a cavallo tra il 2019 ed il 2020.

Un secondo solo ….…     

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