Lavoratore in malattia sorpreso a fare il disk jockey: licenziato in tronco

Non avranno avuto l’ingenuo candore dei ballerini di Botero, soavemente dipinti dal Maestro colombiano nel 2005 (in un’opera di proprietà della rinomata Galleria Contini di Venezia, cui rivolgo umile omaggio), ma quei ragazzi che hanno affollato una discoteca romana, guidati dal disk jockey protagonista di una delle più recenti pronunce rese dalla Cassazione, probabilmente saranno ricordati a lungo dall’artefice della vertenza chiusa lo scorso 23 febbraio 2021 tra le aule di Piazza Cavour.

Il Ballo di Botero 2005

Con Ordinanza 4876 la Sezione Lavoro ha infatti definito il ricorso promosso da una guardia giurata, la quale portava in sede di legittimità la propria vicenda lavorativa, chiusa con un licenziamento per giusta causa per aver il datore di lavoro sorpreso il dipendente all’interno di una discoteca, nello svolgimento dell’attività di disk jockey.

Il lavoratore veniva colto nello svolgimento del ruolo di “DJ” nelle ore serali, pur a seguito di attestazione di malattia relativa alla medesima giornata, durante la quale era stato assente dal lavoro; veniva altresì individuato, sempre nella medesima discoteca col ruolo di “DJ”, nelle ore notturne di altre due giornate, nelle quali avrebbe dovuto prestare servizio dalle ore 6 alle ore 14, ma aveva fruito di un permesso per Legge “104”, a dire del dipendente “per prestare assistenza alla consorte invalida”.

L’istruttoria di merito evidenziò che l’attività di disk jockey era svolta dal lavoratore in modo non occasionale, perché impegnato tutti i venerdì e sabato in orari serali e notturni, sì da risultare tale attività incompatibile, per le descritte modalità, con le mansioni svolte spesso in turni in fascia oraria 6 – 14, in quanto pregiudicanti i requisiti soggettivi psico fisici richiesti per lo svolgimento di tali funzioni, con pericolo di danno all’incolumità propria e di terzi e per i beni sottoposti a vigilanza.

Sempre l’istruttoria certificò che il sintomo dichiarato in occasione di un’assenza dal luogo di lavoro, le vertigini, attestava uno stato di alterazione incompatibile con lo svolgimento di attività di “DJ” all’interno del caos della discoteca, in presenza di giochi di luce, sovraffollamento, assenza di sonno, elevato volume, movimenti convulsi, tanto da esporre il lavoratore ad aggravamenti, così ravvisandosi in capo allo stesso la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, oltre che degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, in ragione del verosimile pregiudizio che tale attività esterna recava alla guarigione, oltre a possibile ritardo al rientro in servizio.

I Supremi Giudici confermano la giustizia dell’atto espulsivo, richiamando la loro puntuale giurisprudenza che statuisce come lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio “ex ante” in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio.

In applicazione di tale principio, la Suprema Corte in passato aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore – addetto al lavaggio di automezzi – che, nel periodo di malattia conseguente a “dolenzia alla spalla destra determinata da un lipoma”, aveva svolto presso un cantiere attività di sbancamento di terreno con mezzi meccanici e manuali (cfr. Cassazione Civile Sezione Lavoro, Sentenza 10416 del 2017).

Tornando al caso di specie, quanto all’aver utilizzato i permessi derivanti dalla Legge 104, la Cassazione non finì per censurarne l’abuso, non volendo certo sindacare la giustizia dell’assistenza prestata dall’uomo verso la moglie invalida, ma li configurò sempre in funzione della mancata correttezza e buona fede del lavoratore, il quale di certo non avrebbe potuto concedersi a “notti brave” tra musica e frastuoni, atteso il ruolo particolarmente delicato di guardia giurata, che gli imponeva particolari doveri di attenzione, prestanza fisica, prontezza di riflessi, del tutto elusi tramite la condotta accertata in istruttoria.

L’atto espulsivo venne confermato integralmente.

Magari la carriera di disk jockey avrà avuto esiti più felici!

Un secondo solo ….…     

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