Sino all’agosto del 1981 vigeva in Italia l’istituto del “matrimonio riparatore”.
Il testo dell’abrogato art. 544 del codice penale così recitava: “Per i delitti preveduti dal capo primo e dall’articolo 530, il matrimonio, che l’autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali”.
Si prevedeva una causa speciale di estinzione dei reati contro la libertà sessuale di cui all’abrogato Capo Primo del Codice Penale (violenza carnale, congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale, atti di libidine violenti, ratto a fine di matrimonio, ratto a fine di libidine, ratto di minore, seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata), nonché del reato di corruzione di minorenni di cui all’art. 530 (abrogato anch’esso) del codice penale.
Ebbene, tutte queste fattispecie criminose perdevano automaticamente la loro rilevanza penale laddove l’autore del reato avesse successivamente contratto matrimonio con la propria vittima, come spesso pretendeva la volontà sociale o come esigevano i parenti della ragazza, spesso minorenne, al fine di salvare l'”onore” della famiglia.
Tant’è che la violenza carnale veniva fatta rientrare tra i reati non contro la persona (vittima dell’abuso) ma contro la morale.
In pratica, la vittima del reato veniva violentata due volte: la prima, quando veniva fisicamente abusata, brutalizzata, resa inerme (ed, a maggior ragione, veniva moralmente umiliata, fiaccata, stuprata); la seconda, quando questa barbarie veniva incredibilmente “legalizzata” da una legge dello Stato, con la persona della vittima costretta a legarsi in nozze con il proprio aguzzino.
Secondo la “morale” passata, una vittima di un episodio di aggressione sessuale avrebbe dovuto necessariamente sposare l’artefice di quella brutale condotta, al fine di “salvare l’onore”. Altrimenti, la ragazza sarebbe rimasta “zitella” a vita e “svergognata” davanti a tutto il contesto sociale.
Era frequente, soprattutto nel Meridione, la “fuitina”, ossia la fuga di due giovani innamorati, allontanatisi dalle proprie famiglie di origine per un lasso di tempo, con la finalità di palesare la concretezza del loro rapporto di coppia e far presumere la consumazione dell’atto sessuale, in modo da porre le famiglie davanti al “fatto compiuto” ed acconsentire alla celebrazione di un matrimonio “riparatore”.
Rispetto alla “fuitina“, effettuata con il consenso tanto del ragazzo quanto della ragazza, ben si discostava il rapimento della fanciulla con finalità sessuali e mire di carattere chiaramente criminale.
Non infrequenti erano i casi giudiziari in cui si cercava di nascondere dietro le dinamiche dell’ingenua “fuitina”, quello che era un vero e proprio rapimento con conseguenziale violenza sessuale.
Il caso più eclatante in Italia è quello di Franca Viola, ragazza che nel 1955 aveva rifiutato il matrimonio riparatore con il proprio aguzzino, tal Filippo Melodia, nipote di un boss mafioso; costui dopo aver rapito la fanciulla, segregandola e sottoponendola a violenza sessuale, tentò di attuare il “piano” del matrimonio riparatore.
Ma la ragazza, con uno spirito di sovrumana forza e determinazione, rifiutò la proposta.
Le donne italiane dovettero attendere fino al 1981 prima che l’istituto del matrimonio riparatore fosse finalmente cancellato dall’ordinamento legislativo.
Un secondo solo …….
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