L’affido del bambino ai nonni. In quali casi?

Quando, all’esito di un’attenta istruttoria giudiziale (nella quale indispensabile è l’attività dei servizi sociali), entrambi i genitori non si dimostrano in grado di rispondere alle necessità di crescita del loro figlio minore, lo costringono ad avere esperienze non idonee per l’età del bambino, oppure non sono in grado di garantire una routine corretta, con orari definiti per mangiare e per dormire; quando il minore vive in un contesto inaffidabile, in cui non sussistono rapporti interpersonali improntati su serenità e cordialità; quando il minore è costretto ad assistere a scene di violenza tra i genitori; ancora, quando il minore deve soffrire per trascuratezze fisiche che i genitori non sono in grado di eliminare: sono tutti casi che impongono un provvedimento di allontanamento del minore dalla coppia genitoriale.

Sarà possibile evitare la “casa famiglia” e preservare, seppur in via mediata, un ambito familiare, con un affido ai nonni, o ad altri parenti prossimi?

La giurisprudenza sull’affido dei minori alle persone dei nonni, nel caso in cui non sia possibile l’affido genitoriale, ha avuto un’evoluzione progressiva, dando corpo, nel corso degli ultimi anni, a pronunce molto significative.

Affinché per il minore possa essere considerata la miglior soluzione quella dell’affido ai nonni (o, eventualmente, ad altri parenti, come gli zii materni o gli zii paterni), la Cassazione ha evidenziato che non può essere mai sufficiente una mera dichiarazione di “disponibilità” di costoro a farsi carico dei minori; è sempre necessario, invece, un rapporto sottostante di familiarità tra le persone dei nonni ed il minore da affidare, nonché un rapporto di fattivo e puntuale accudimento; oppure, al limite, deve in ogni caso esistere un tentativo di contrastare la condizione di degrado dei minori, con interventi sostitutivi dei genitori, od, eventualmente con denunce alle autorità di controllo (cfr. Cass. Civ. Sezione Prima, Sentenza n. 7504/2011).

L’affido ai nonni peraltro, preserva anche l’intangibile diritto del minore di anteporre – laddove possibile – la permanenza nella famiglia d’origine, piuttosto che un regime di affidamento “etero-familiare”; ne parlo in quest’altro mio intervento (“L’affido eterofamiliare come misura subordinata rispetto all’affido ai nonni”: LINK).

 

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A tali principi si sono aggiunte ulteriori valutazioni: con un puntuale “dictum” la Suprema Corte ha evidenziato che non sarà possibile affidare il minore ai nonni qualora, in presenza di più minorenni per cui si richiede l’affidamento, i nonni dimostrino preferenze nei confronti di uno o soltanto di alcuni dei nipoti, palesando, al contrario, disinteresse per altri nipoti.

Simile condotta è di per sé ostativa ad un percorso ragionevole di accudimento, di educazione e di cura per i minori tutti, risultando preferibile, in tale evenienza, l’inserimento all’interno della casa famiglia: ciò in quanto la permanenza nell’ambito familiare, pur mediato dalle persone dei nonni, si sarebbe rivelata dannosa per la crescita dei minori, venendo così a essere compromesso il primario interesse alla loro tutela.

Un secondo solo …….     

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