Nel caso in cui un dipendente faccia un utilizzo improprio del telefonino aziendale, dando seguito in maniera eccessiva, reiterata ed ingiustificata a messaggi di tipo personale, non inerenti le mansioni, nè le specifiche attività lavorative quotidiane, l’azienda è legittimata a formalizzare licenziamento per giusta causa.
Lo stesso provvedimento espulsivo in tronco è una reazione legittima del datore di lavoro qualora il dipendente faccia uso di tablet o altri dispositivi tecnologici, al fine di collegarsi a social networks o chat di carattere privato.
Sin dal 2010, con Sentenza n. 5546, la Sezione Lavoro della Suprema Corte ha evidenziato che il telefonino aziendale deve essere considerato come uno strumento di lavoro, e non come un “benefit ad personam”; quindi il lavoratore che fa un abuso del telefonino, inviando eccessivi sms di natura privata, è meritevole della sanzione più elevata ossia il licenziamento per giusta causa.
Se oggi gli sms hanno un po’ perso la loro costanza nella quotidianità, nel 2010 erano ancora molto utilizzati, ed i Supremi Giudici, nel caso sottoposto al loro esame, ebbero modo di evidenziare che la circostanza che l’abuso del telefonino di servizio sia avvenuto tramite invio di sms e non attraverso telefonate, non può escludere l’inadempimento del dipendente; ciò in quanto con l’espressione “traffico” si intendono comprese tutte le possibili modalità di utilizzo dell’apparecchio telefonico mobile.
Con ben maggiore livello di approfondimento, la Cassazione nel 2015, con Sentenza n. 10955 sempre resa dalla Sezione Lavoro, ha avuto modo di approfondire una tematica correlata, ossia quella della legittimità del licenziamento del dipendente che faceva uso, sempre a fini personali, di Facebook, dello smartphone e del tablet, durante le ore di lavoro.
Il Supremo Consesso in tale pronuncia ha rilevato che queste attività indebite poste in essere dal lavoratore sono atte ad interrompere le specifiche mansioni demandate dalla controparte datoriale, ingenerando un danno oggettivo all’azienda in termini di produttività, come pure in termini di sicurezza sul luogo di lavoro, attesa la carenza di attenzione del dipendente dedito ad attività ben lontane dall’esatta esecuzione della prestazione lavorativa.
Sempre in questa Sentenza è stato evidenziato che non viola i principi di buona fede e correttezza ed è perfettamente legittima l’attività della società datrice di lavoro la quale, al fine di scoprire le condotte del dipendente, crea un falso profilo Facebook e conseguentemente controlla i messaggi che “in tempo reale” il lavoratore invia sul social network.
Un secondo solo …….
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