La legge riserva al coniuge, ai figli legittimi e naturali ed agli ascendenti legittimi (c.d. legittimari) una parte determinata del patrimonio del defunto (la cosiddetta “quota di legittima”).
L’individuazione della quota di legittima costituisce l’operazione fondamentale attraverso la quale viene tutelata la posizione del legittimario (in base all’art. 556 del codice civile).
Ciò avviene non solo con riguardo all’asse ereditario, ovvero all’insieme dei beni e dei diritti di cui il “de cuius” è titolare al momento dell’apertura della successione (il cosiddetto “relictum”), ma anche al cosiddetto “donatum”, ovvero al valore complessivo dei beni e dei diritti di cui il “de cuius” abbia disposto in vita a titolo di donazione (o a titolo testamentario).
Sommando “relictum” a “donatum” si raggiunge la “massa fittizia”, ossia il vero importo sul quale si debbono calcolare la quota disponibile e la quota di legittima; quest’ultima rappresenta la quota del patrimonio ereditario necessariamente riservata alle persone dei legittimari.
Al fine di assicurare che la quota di legittima sia effettivamente acquisita dai legittimari, il codice civile prevede l’azione di riduzione.
Trattasi di azione personale che rende inefficaci le donazioni (o eventualmente, anche le disposizioni testamentarie) compiute dal “de cuius” in pregiudizio delle ragioni del legittimario.
La riduzione si compie partendo dall’ultima donazione effettuata in vita da parte del “de cuius”, e risalendo via via sino alla più lontana nel tempo, e ciò fino a ricostituire la “massa fittizia” (somma del “relictum” più “donatum”).
Dunque, la persona del “de cuius”, rispetto alla totalità della “massa fittizia”, durante la propria vita aveva potere di detrarre dal proprio patrimonio, a titolo di donazioni, legati, o disposizioni testamentarie, solo fino alla metà dell’intero valore del patrimonio stesso (la cosiddetta “quota disponibile”), mentre la restante metà deve spettare per legge agli eredi legittimari (cfr. artt. 536 e ss. codice civile).
L’azione di riduzione soggiace alla prescrizione ordinaria decennale; ma il termine di prescrizione inizia a decorre dalla data di apertura della successione, non prima.
(cfr.: “Qualora l’erede agisca come legittimario a tutela della quota di riserva, proponendo domanda di riduzione di atti di trasferimento a titolo oneroso, previo accertamento della simulazione degli stessi in quanto dissimulanti donazione, il termine decennale di prescrizione dell’azione di simulazione decorre dal momento dell’apertura della successione, poiché soltanto in tale momento si concretizza l’ipotizzata lesione della quota di riserva del legittimario” Corte di Cassazione Sez. II Civile Sent. n. 138/2017).
L’art. 564 del codice civile richiede, quale condizione per l’esperibilità dell’azione di riduzione, la preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario: ai fini dell’esperimento dell’azione di simulazione da parte degli eredi, relativamente ad un negozio apparentemente oneroso compiuto dal “de cuius”, preordinato al successivo eventuale esercizio dell’azione di riduzione e diretto contro persone estranee all’eredità non è condizionato all’accettazione con beneficio d’inventario nei soli casi in cui venga in questione la simulazione assoluta di un negozio giuridico o in cui, pur prospettandosi la simulazione come relativa, il negozio dissimulato sia nullo per vizio di forma o per incapacità di uno dei soggetti o per altra causa, non potendo in tali casi negarsi l’interesse del legittimario a fare accertare, indipendentemente dall’azione di riduzione, l’intervenuta simulazione e cioè l’inesistenza dell’apparente negozio giuridico posto in essere dal “de cuius”.
Viceversa, allorquando sia stato impugnato un negozio oneroso siccome dissimulante una donazione, essendo il negozio dissimulato rivestito della forma prescritta, l’azione di simulazione è in funzione unicamente dell’azione di riduzione e perciò in tanto può essere proponibile, in quanto sussista il presupposto cui è condizionata la proposizione della seconda e cioè l’accettazione con beneficio d’inventario (cfr. Cass. Civ. Sez. II n. 2294/2006).
Un secondo solo …….
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