La formazione di una nuova famiglia e la nascita di un figlio dalla nuova unione sono fattispecie tali da incidere sulla quantificazione dell’assegno di mantenimento originariamente previsto in favore dell’ex coniuge.
Peraltro, un’obiettiva indagine sulle disponibilità economiche del genitore obbligato, può condurre anche verso una riduzione dell’assegno per il figlio avuto dalla prima unione.
E’ principio ormai consolidato in giurisprudenza, quello secondo il quale la realizzazione di un secondo nucleo familiare da parte del coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno, da cui derivi la nascita di un altro figlio o altri figli, costituisce un giustificato motivo sopravvenuto (ai sensi dell’art. 9 comma 1 della Legge sul Divorzio), idoneo a determinare la revisione dell’assegno di mantenimento.
Al riguardo, si rileva come sia del tutto superata la precedente interpretazione della Cassazione, in base a cui la formazione di una nuova famiglia, dopo l’intercorsa crisi della prima unione, rappresenterebbe l’espressione di una “libera scelta”, non di una “necessità”.
Fidando su queste declaratorie risalenti negli anni, molto spesso i magistrati (chiamati a decidere sulle domande di riduzione dell’assegno da parte di genitori che, nel frattempo, avevano avuto nuovi figli), tendevano a lasciare inalterati gli obblighi determinati, in sede di separazione e di divorzio, nei confronti dell’ex coniuge e dei figli nati in costanza della prima unione.
Oggi, invece, viene affermato il principio in base al quale il coniuge separato/divorziato che ha formato una nuova famiglia, è pur sempre legato da impegni riconosciuti dalla legge in favore dei figli sopravvenuti.
Ciò in quanto la libertà di formare una nuova famiglia dopo la separazione o il divorzio, costituisce espressione di un diritto fondamentale dell’uomo, previsto e tutelato dalla Costituzione, dall’ordinamento comunitario e dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.
Su tali basi, intervenendo un’oggettiva contrazione delle possibilità economiche in capo al genitore obbligato, va valutata una ridistribuzione delle risorse economiche di quest’ultimo, in favore tanto dei figli avuti in costanza della prima unione, e così pure, eventualmente, in favore dell’ex coniuge, quanto in favore dei figli nati dal nuovo contesto familiare.
E’ dunque pacifica la possibilità di temperare la misura dell’assegno di divorzio a favore dei membri della prima famiglia nei limiti in cui, questo temperamento, non si risolva in una situazione deteriore rispetto a quella goduta dai componenti della seconda famiglia. Ciò anche per evidenti ragioni di trattamento paritario di tutti i figli generati dal genitore obbligato (si veda la nota Sentenza della Corte di Cassazione rubricata al numero 21919 del 2006).