Lo streaming legale e quello illegale

Netflix, Amazon prime video, la stessa Rai con Raiplay. I modi per godere di streaming legale, a pagamento e non, sono tantissimi.
Per il calcio e lo sport in generale, la parabola non è più indispensabile, ora si può accedere agli eventi sportivi tramite Now Tv e Dazn, ma anche le app delle compagnie telefoniche offrono in visione le partite.
E chi invece va … oltre il legale… cosa rischia?
In tanti mi hanno chiesto un parere sugli accessi a film o partite di calcio in streaming, tramite link acquisiti in modi più o meno “informali” su internet.
La Legge 633/1941 sul diritto d’autore rivolge anzitutto l’attenzione ai gestori di siti che inseriscono links o detengono contenuti audiovisivi in streaming; costoro commettono un reato, per il quale la pena può arrivare a 3 anni di reclusione, o 15 mila euro di sanzione: più nello specifico, chi, senza averne diritto, mette a disposizione di un pubblico indeterminato di utenti, tramite un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa, con fini personali e non di lucro, è punito con una multa da 51 euro a 2.065 euro, mentre chi lo fa per scopi di lucro è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, e con la multa da 2.582 euro a 15.493 euro (articoli 171 e 171 bis della Legge 633/1941).
Invece, un privato che, senza fini di lucro e di profitto, acquisisce contenuti da un portale del genere, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154.
Va detto, però, che un privato che contribuisce alla diffusione di musica o video tramite softwares P2P come torrent o emule, rischia sanzioni molto più elevate.
Lo stesso vale per i privati che decodificano, tramite apparecchi di ricezione via internet (ad esempio, web tv o box android), trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (come Sky o Dazn). In tali eventualità, le sanzioni vanno da 2.582 euro a 25.822 euro (a seconda della circostanza che l’autore della condotta abusiva lo faccia per uso privato, o pubblico).
Sia però evidenziato che anche nell’ipotesi in cui una major del settore audiovisivo dovesse acquisire gli indirizzi IP di privati dediti a visioni in streaming illegali, ebbene tali dati non sarebbero convertibili in nominativi degli effettivi utilizzatori abusivi del servizio: intervenendo all’esito del noto caso “Peppermint” (su cui si pronunciò il Tribunale di Roma), il Garante per la privacy ha statuito che non è possibile accedere ai singoli nominativi, proprio a tutela dei dati personali del singolo.

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