Salute, autodeterminazione, libertà di movimento. La Costituzione ai tempi del coronavirus. L’indirizzo del TAR Campania

Con Decreto cautelare monocratico del 18 marzo 2020 il Presidente della Sezione Quinta del Tar Campania ha respinto il ricorso per la sospensione dell’Ordinanza del Presidente della Regione, datata 13 marzo 2020, e del successivo chiarimento (del 14 marzo) che hanno inibito l’esercizio di attività sportiva all’aperto da parte di chiunque, evidenziando la non compatibilità dell’esercizio fisico all’esterno, con le attuali preminenti necessità di tutela della salute pubblica.

Il provvedimento del TAR Campania (che allego qui in calce) è molto significativo perché ci fa comprendere come oggi il bene “salute” sia considerato dall’ordinamento il valore primario sulla scala di tutti gli altri valori costituzionalmente protetti, ivi compreso il bene “libertà di movimento” o, più in generale, il bene “socialità” ed il bene “autodeterminazione”.

Va anche considerato il disposto dell’art. 117 della Costituzione, laddove si prescrive che la potestà regolamentare spetta alle Regioni nelle materie di potestà concorrente – come la tutela della salute, il governo del territorio, la protezione civile – e lo Stato non può adottare atti amministrativi di indirizzo e coordinamento in tali contesti.

Sia doveroso rilevare che l’attuale emergenza derivante dalla pandemia di fatto sta comprimendo in modo pesante diversi diritti, che pure godono di protezione costituzionale:

  • l’art. 16 della Costituzione statuisce che ogni cittadino possa circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salve le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche;
  • l’art. 17 della Costituzione prescrive che i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica
  • lo stesso art. 2 della Costituzione preserva diritti inviolabili dell’uomo, non solo come come singolo, ma anche nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità

In pratica, si sta vivendo una vera e propria limitazione del proprio diritto alla socialità.

In Italia si sono susseguite leggi vincolanti, che prevedono isolamento e monitoraggio per le malattie gravi come ad esempio il colera; nella psichiatria sono disciplinati i trattamenti sanitari obbligatori; il sistema sanitario nazionale cura gli adempimenti inerenti le vaccinazioni obbligatorie.

Adempimenti, quelli sovra rammentati, che incidono senz’altro sulla sfera della libertà del singolo.

L’attuale emergenza da coronavirus sta però vincolando la vita di ogni cittadino su basi ben più larghe, innalzando il valore della tutela della salute collettiva al di sopra di ogni altro valore, seppure costituzionalmente protetto.

L’art. 32 della Costituzione stabilisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

E’ proprio il concetto di “interesse della collettività”, forse, il valore fondante ogni società di individui.

Se non è possibile tutelare il bene salute pubblica, viene meno ogni altra tutela, è minato alla base anche l’ordinamento giuridico, perché certo non può funzionare una tessuto sociale, politico, economico e civile di un paese, se il bene della salute collettiva non è dato per presupposto.

Il Professor Gaetano Azzariti, ordinario in diritto costituzionale presso l’Università La Sapienza di Roma, intervistatolo scorso 11 marzo dalla redazione de Il Fatto Quotidiano (qui l’articolo completo), così evidenziava:

Noi per anni abbiamo introiettato una ideologia: che il privato è bello. Ci siamo dimenticati che è il pubblico che dovrà garantire che una situazione di emergenza non si tramuti in un crollo economico. Non è un compito facile, ma qualcosa si sta facendo con le misure adottate. Se vogliamo trarre lezione da questa tragedia è che lo Stato non è un impaccio, ma è ad esso che bisogna rivolgersi per pretendere che esso si impegni a garantire il diritto alla salute oggi e il diritto al lavoro domani. Se il lavoro è un diritto, è lo Stato che deve pensare alla sussistenza delle persone anche con interventi impegnativi ed adeguati all’eccezionalità del momento

Ed è secondo tali direttive che si muove anche il Decreto del TAR Campania, che non ha perso l’occasione di evidenziare come “nella valutazione dei contrapposti interessi, nell’attuale situazione emergenziale a fronte di limitata compressione della situazione azionata, va accordata prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica.

Qui di seguito riporto il testo integrale del Decreto, rubricato al numero 416/2020 REG.PROV.CAU.:

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1048 del 2020, proposto da XXXX;

contro

Regione Campania non costituito in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

— dell’Ordinanza n. 15 del 13 marzo 2020 del Presidente della Giunta regionale della Campania (BURC n. 35 del 13 marzo 2020);

— del Chiarimento n. 6 del 14 marzo 2020 del Presidente della Giunta regionale della Campania (BURC n. 38 del 14 marzo 2020);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Visto l’art. 84 del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18;

Considerato che non sussistono i presupposti per accordare la richiesta misura cautelare in quanto:

+ l’ordinanza 15/2020 richiama plurime disposizioni legislative che fondano la base legale del potere di adozione di misure correlate a situazioni regionalmente localizzate, il che esclude ogni possibile contrasto di dette misure con quelle predisposte per l’intero territorio nazionale;

+ sul versante del profilo istruttorio e giustificativo rileva il testuale riferimento (ordinanza 15/2020) al ‹‹rischio di contagio, ormai gravissimo sull’intero territorio regionale›› ed al fatto che i ‹‹dati che pervengono all’Unità di crisi istituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania, n. 45 del 6.3.2020 … dimostrano che, nonostante le misure in precedenza adottate, i numeri di contagio sono in continua e forte crescita nella regione;›› (Chiarimento n. 6 del 14 marzo 2020);

Considerato peraltro aspetto che, nella valutazione dei contrapposti interessi, nell’attuale situazione emergenziale a fronte di limitata compressione della situazione azionata, va accordata prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica;

P.Q.M.

Respinge l’istanza di misure cautelari monocratiche.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 21 aprile 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli il giorno 18 marzo 2020.

Il Presidente

Santino Scudeller

Un secondo solo …….     

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