Lavoro e coronavirus: la tutela dell’attività dei camionisti e degli autotrasportatori

In questi giorni i camionisti e gli autotrasportatori garantiscono l’approvvigionamento di cibi e beni di necessità per tutto il nostro Paese, fiaccato da giorni sempre più lunghi di isolamento domiciliare.

Va reso onore a queste instancabili persone che quotidianamente percorrono le strade della Penisola.

E vanno tutelati con forza i loro diritti di lavoratori.

Il Contratto Collettivo Logistica, Trasporto e Spedizione prevede un orario normale di lavoro in 39 ore a settimana; la durata media della settimana lavorativa non può andare oltre le 48 ore e comunque, al massimo, non può essere estesa oltre le 60 ore, ma soltanto se tale regime “extra” viene previsto computando, sopra un periodo totale di tempo di 6 mesi, una media di ore lavorative che mantiene il limite di 48 ore a settimana.

Per “orario di lavoro” dei camionisti e trasportatori si intendono tutti quei tempi durante i quali costoro non posso disporre liberamente del proprio tempo e sono costretti a rimanere sul posto di lavoro, impegnati in attività comunque connesse al servizio. Sono invece esclusi dal concetto di “orario di lavoro” le interruzioni dalla guida, i riposi intermedi ed i periodi di attesa per i divieti di circolazione, con esclusione dei casi in cui tali periodi siano fruiti presso la residenza del lavoratore. Nei casi suddetti il lavoratore mobile ha diritto alla sola indennità di trasferta.

Laddove il camionista non si veda corrispodere le ore di straordinario effettivamente prestato, egli ha diritto di promuovere azione nei confronti del datore di lavoro inadempiente.

In più occasioni la Cassazione si è occupata di richieste di differenze retributive da ore straordinarie non pagate, da parte di appartenenti al settore dell’autotrasporto.

Esemplificativa è la Sentenza n. 13165 del 25 maggio 2018 della Sezione Lavoro, laddove si è una volta di più confermato il pacifico assunto, in materia di onere della prova dello straordinario, in ragione del quale chi chiede il pagamento di asserite ore lavorate in sovrappiù deve dimostrare in modo circostanziato di aver lavorato oltre l’orario ordinario di lavoro, senza che la valutazione equitativa del giudice possa supplire l’assenza di siffatta prova.

A tal riguardo, i Supremi Giudici evidenziano come l’accertamento delle ore straordinarie svolte da camionisti ed autotrasportatori non possa trovar fondamento esclusivo sui cosiddetti “dischi cronotachigrafi” dell’automezzo, nel caso in cui il datore di lavoro ne abbia in giudizio disconosciuto la conformità ai fatti in essi registrati.

Precisa la Cassazione che la “presunzione semplice”, costituita dalla contestata registrazione del cronotachigrafo, debba esser supportata da ulteriori elementi istruttori, ad esempio testimonianze, bolle di trasporto, documenti di vettura, fotografie, scontrini, o ancora altri elementi, pur se anch’essi di carattere indiziario o presuntivo, offerti dal lavoratore che promuove il giudizio, o eventualmente acquisiti dal giudice d’ufficio, nell’esercizio dei propri poteri istruttori.

Ad esempio, dinanzi ad un diniego opposto dal datore di lavoro alla richiesta dei libri nei quali si annotano i cedolini orari di ciascun autotrasportatore, il magistrato del lavoro può chiedere d’ufficio l’esibizione alla società convenuta in giudizio ed, in caso di ulteriore lacuna nell’allegazione, dedurre chiari elementi di prova dall’omissione datoriale.

homer camionista

Ulteriore materia che rappresenta uno dei punti cruciali del lavoro di camionisti ed autotrasportatori è senz’altro quella del danno da stress lavoro correlato.

Ne ho già parlato, per tutte le categorie di lavoratori dipendenti, in questo mio precedente articolo.

In questa sede vorrei ulteriormente precisare che potrebbe sussiste una fattispecie di danno da “stress lavoro correlato”, inteso come danno biologico e non patrimoniale di origine lavorativa, anche quando un datore di lavoro non garantisca al proprio personale il godimento del giorno di riposo settimanale previsto ex lege.

Se ne è occupata la Sezione Lavoro della Cassazione, con il caso sottoposto alla propria attenzione definito con Sentenza n. 14710 del 14 luglio 2015.

Con specifico riferimento al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, i Supremi Giudici distinguono tra il danno da “usura psico-fisica”, conseguente automaticamente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni ininterrotti di lavoro, e l’ulteriore danno alla salute, che si concretizza, invece, in una “infermità” del lavoratore determinata dall’attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali.

Nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda ipotesi, il danno sull’“an debeatur” deve ritenersi presunto, essendo raggiunta la prova del nocumento per il fatto stesso che il lavoratore non ha fruito del riposo settimanale disciplinato e tutelato dall’art. 36 della Costituzione.

Sicché, la lesione del bene salute per mancato godimento del riposo settimanale espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale (a differenza di quanto avviene in altre diverse fattispecie, per le quali siffatta copertura non sussiste, come ad esempio in relazione al danno derivante dal mancato riconoscimento delle soste obbligatorie nella guida per una durata di almeno 15 minuti tra una corsa e quella successiva e, complessivamente, di almeno un’ora per turno giornaliero).

Dunque il danno da usura, quale danno non patrimoniale distinto da quello biologico ed inerente la violazione del diritto al riposo costituzionalmente protetto, rappresenta un danno prodottosi per la protrazione della maggior penosità del lavoro imposta dai turni assegnati in un lungo arco temporale, senza ricorso adeguato a riposi compensativi.

L’adibizione del lavoratore a turni di lavoro senza riconoscimento dei riposi di legge determina l’aumento della penosità del lavoro, tanto più rilevante quanto più protrattasi lungo il tempo.

L’attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore a causa della perdita della cadenza settimanale del riposo, ex art. 36 comma III della Costituzione, avente natura risarcitoria di un danno (usura psico-fisica) correlato ad un inadempimento del datore di lavoro, va stabilita dal giudice secondo una motivata valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti ed istituti affini della disciplina collettiva, nonché di clausole collettive che disciplinino il risarcimento riconosciuto al lavoratore nell’ipotesi “de qua”, non confondendosi siffatto risarcimento con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale.

autotrasporto

Tanto più oneroso è il lavoro reso in questi giorni di emergenza sanitaria, da parte dei camionisti e degli autotrasportatori.

Costoro stanno continuando la loro preziosissima attività, nonostante disagi enormi.

Lo scorso 13 marzo 2020 il vicepresidente di Conftrasporto-Confcommercio ha tenuto a rimarcare il ruolo fondamentale di questa categoria di lavoratori, denunciando le difficoltà sempre maggiori:

“Ai camionisti e alle camioniste in viaggio per rifornire farmacie e negozi di generi alimentari in tutta Italia viene precluso anche l’uso dei bagni. Sempre più aziende committenti, infatti, stanno affiggendo cartelli e inviando ‘circolari’ alle imprese di autotrasporto per precisare che i loro servizi igienici sono off-limits per i trasportatori”.

(qui l’articolo completo)

Inizia ad esser difficoltoso anche il reperimento delle mascherine protettive secondo i parametri fissati dal sistema sanitario nazionale.

Il mantenimento dell’apertura degli autogrill autostradali appare un atto dovuto per lavoratori davvero gravati da forzose ristrettezze e disagevoli missioni lavorative quotidiane.

In tal senso, intervenuto in data 15 marzo 2020 su istanze di chiusura degli autogrill promananti da più correnti, il Ministro per gli affari regionali Boccia ha evidenziato quanto segue (fonte Il Giornale):

“Gli autogrill non li abbiamo lasciati aperti per far andare la gente a fare scampagnate. I camionisti hanno hotel chiusi e ristoranti quasi tutti chiusi. Se fanno mille km e dormono in cuccetta devono poter avere servizi igienici, un panino. Non si può chiudere tutto, il 10% serve per chi deve lavorare e sta facendo un lavoro straordinario”.

Un secondo solo …….     

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