Lo stress da lavoro correlato. Come condurre la pratica risarcitoria

Sono sempre più frequenti casi di clienti che mi riferiscono situazioni di stress, ansia, tensione e disagio all’interno del luogo di lavoro.

Spesso malattie gastrointestinali, neurologiche, cardiache o problemi dell’apparato immunitario, derivano da un ambiente lavorativo che non garantisce la salute del lavoratore e anzi la compromette in modo grave.

E’ la cosiddetta sindrome da “burnout”.

I lavoratori in queste situazioni debbono rivolgersi con urgenza al loro avvocato di fiducia, al fine di richiedere il risarcimento del danno subito, allegando la documentazione medica a sostegno.

burnout

L’azione giudiziale può essere promossa sia contro il datore di lavoro, sia nei confronti di Inail (se si decide di procedere con la “causa di servizio”).

Sia precisato che nella disciplina del rapporto di lavoro, ove numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata alla persona del lavoratore con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale (cfr. articoli 32 e 37 della Costituzione), il danno non patrimoniale è configurabile ogni qualvolta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti della persona del lavoratore, concretizzando un vulnus ad interessi oggetto di copertura costituzionale.

Suddetti interessi, non essendo regolati ex ante da norme di legge, per essere suscettibili di tutela risarcitoria dovranno essere individuati, caso per caso, dal giudice del merito, il quale, senza duplicare il risarcimento (con l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici), dovrà discriminare i meri pregiudizi – concretizzatisi in disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili – dai danni che vanno risarciti, mediante una valutazione supportata da una motivazione congrua, coerente sul piano logico e rispettosa dei principi giuridici applicabili alla materia, sottratta, come tale, anche quanto alla quantificazione del danno, a qualsiasi censura in sede di legittimità.

In materia di risarcimento danni, in caso di lesione di un diritto fondamentale della persona, la regola, secondo la quale il risarcimento deve ristorare interamente il danno subito, impone di tenere conto dell’insieme dei pregiudizi sofferti, ivi compresi quelli esistenziali, purché sia provata nel giudizio l’autonomia e la distinzione degli stessi, dovendo il giudice, a tal fine, provvedere all’integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell’ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e della gravità della lesione e, dunque, delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno.

Il danno non patrimoniale è risarcibile solo ove sussista da parte del richiedente la allegazione degli elementi di fatto dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio (cfr. Cassazione Sezioni Unite, Sentenza 16 febbraio 2009, n. 3677).

In particolare, tale onere di allegazione va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, perché il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici.

Tali regole debbono applicarsi anche a tutte le fattispecie di risarcimento del danno per stress da lavoro correlato: il ristoro del danno non patrimoniale determinato dal comportamento ostruzionistico da parte del datore di lavoro, da orari e turni impossibili da seguire, da mansioni difficili da condurre o pericolose, da aspettative di rendimento troppo elevate, da mancanza di specifica formazione tecnica o scientifica, da eccessivi carichi di lavoro e così via, può essere accordato al lavoratore purché sia allegata e provata la concreta lesione in termini di violazione dell’integrità psico-fisica ovvero di nocumento delle generali condizioni di vita personali e sociali.

A tal fine non è sufficiente il generico riferimento allo “stress” conseguente alla suddetta condotta, posto che esso si risolve nell’affermazione di un danno in re ipsa.

Il lavoratore che lamenta la sindrome da “burnout” dovrà dunque circostanziare la propria domanda, sia dal punto di vista delle allegazioni mediche, sia dal punto di vista della prova dei fatti alla base della patologia lamentata.

Lo stress da lavoro correlato può essere provato anche tramite presunzioni; tuttavia, affinché sia riconoscibile valore giuridico alle presunzioni semplici, è necessario che gli elementi presi in considerazione siano gravi, precisi e concordanti, ovvero siano tali da lasciar apparire l’esistenza del fatto ignoto come una conseguenza ragionevolmente probabile del fatto noto, dovendosi ravvisare una connessione tra i fatti accertati e quelli ignoti secondo le regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità, senza che sia consentito al giudice, in mancanza di un fatto noto, fare riferimento ad un fatto presunto e far derivare da questo un’altra presunzione.

Per tutte queste ragioni, la domanda risarcitoria dovrà essere circostanziata, specificando in modo tecnico ed analitico tanto le fattispecie fonti di danno, quanto il nesso causale tra l’origine del danno ed il nocumento “da stress” patito dal lavoratore.

E’ onere del lavoratore dimostrare (come detto, anche mediante presunzioni) che il danno sia dovuto al carico di lavoro ed alle responsabilità professionali imposte sul campo dal datore di lavoro, e che l’origine della patologia o dell’infortunio che ne sono derivati, sia da riferire alle mansioni quotidianamente svolte dal dipendente.

Il datore, a sua volta sarà, tenuto a dimostrare il contrario.

Si faccia un esempio: con Sentenza n. 18211 del 2012, la Sezione Lavoro della Cassazione ha riconosciuto la sindrome da “burnout” in capo ad un portiere notturno, addetto alla ricezione ed all’accoglienza della clientela ed alla sorveglianza di danaro e valori custoditi in cassaforte; il turno di lavoro di questo dipendente veniva riconosciuto come superiore a quello ordinario, tale da dover essere remunerato come straordinario, e questa situazione provata sul posto di lavoro veniva riconosciuta come concausa del “disturbo depressivo ansioso cronico quale evoluzione di un disturbo dall’adattamento reattivo a situazione occupazionale stressante”.

La società datrice di lavoro veniva dunque condannata al risarcimento del danno provocato al portiere di notte.

 Il “burnout” nel maggio 2019, è stato inserito nella lista della Classificazione internazionale delle sindromi di natura fisica o psichica elaborata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

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