Annullamento di una graduatoria per motivi formali: va risarcito il danno provocato ai vincitori del concorso

Due donne promuovevano richiesta risarcitoria nei confronti del Comune di Bologna, per ottenere il ristoro dei danni che le stesse ritenevano di avere subito a causa dell’annullamento del concorso per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato di Assistente sociale comunale, i cui esiti avevano visto le due donne vincitrici della graduatoria.

Le ricorrenti, al tempo assistenti sociali a termine, erano candidate partecipanti alla suddetta procedura concorsuale ed, all’esito della prova preselettiva e delle prove scritta ed orale, risultavano utilmente collocate nella graduatoria finale, classificandosi al quarto ed al terzo posto, dunque maturando la legittima aspettativa alla formalizzazione dell’assunzione.

Nelle more, però, veniva proposto ricorso giurisdizionale da parte di un soggetto terzo il quale, vantando una posizione di candidato pretermesso, contestava al Comune di Bologna la violazione dell’obbligo di pubblicazione del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale, con conseguente ritenuta illegittimità di tutti gli atti concorsuali successivi e relativa richiesta di annullamento degli stessi.

Effettivamente, il concorso venne annullato, e le due donne si ritrovarono senza lavoro.

Ancor più grave era la condotta dell’Amministrazione comunale la quale, in luogo di un nuovo concorso, fece poi uso della mobilità esterna per reclutare le assistenti sociali di cui necessitava.

Con Sentenza n. 9 del 10 gennaio 2020, la Sezione Prima del TAR Emilia Romagna ha accolto (seppur parzialmente) le domande risarcitorie delle due aspiranti assistenti sociali.

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La pronuncia è molto utile al fine di riepilogare i tipi di danno oggetto di domanda risarcitoria davanti all’Autorità giurisdizionale amministrativa:

a) i Giudici amministrativi ritenevano senz’altro risarcibile il danno emergente costituito dalle spese sostenute dalle ricorrenti per partecipare al concorso bandito dall’Autorità comunale e, successivamente, per partecipare ad ulteriori concorsi banditi da altri enti pubblici per la stessa posizione lavorativa di assistente sociale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

B) non venivano ritenuti meritevoli di ristoro, in quanto non direttamente connessi con l’evento causativo del pregiudizio ed in quanto relativi a periodi successivi alla presentazione del ricorso, gli ulteriori danni “collaterali”, riferiti a costi e spese di viaggio sostenuti per recarsi nella sede di lavoro alternativa, così come successivamente acquisita;

C) il TAR Emila Romagna riteneva invece doveroso risarcire il mancato guadagno, ossia il danno per lucro cessante subito dalle due donne; tale voce veniva individuata, nello specifico, nella quota annuale di produttività che le ricorrenti avrebbero percepito dal Comune di Bologna, qualora fossero state assunte effettivamente, nonchè nella mancata progressione dalla posizione categoria “D1” a quella “D2”, propria della procedura concorsuale annullata, nonchè la perdita dei permessi retribuiti e la perdita per partecipazione ad altri concorsi.

D) non venivano ritenuti risarcibili, in quanto non comprovati dalle richiedenti,  sia i pretesi danni patrimoniali da “perdita di chances” per la mancata partecipazione ad altri concorsi banditi successivamente alla comunicazione dell’esito positivo del concorso del comune di Bologna, sia i danni non patrimoniali indicati nel ricorso quali “la lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della libertà del lavoratore”, “il danno…sulla vita professionale e di relazione delle interessate”, il danno “…alla vita di relazione e familiare” e il danno derivato “…dall’ansia dovuta all’incertezza del proseguimento dell’attività lavorativa”.

Sulla precisata questione deve richiamarsi la giurisprudenza costante del giudice amministrativo, secondo la quale, sul piano probatorio, in tema di risarcimento da atto illegittimo delle pubbliche amministrazioni va applicato il principio sancito dall’art. 2697 del codice civile, in virtù del quale spetta al danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, e quindi del danno di cui si invoca il ristoro per equivalente monetario, con la conseguenza che, laddove la domanda di risarcimento danni non sia corredata dalla prova del danno da risarcire, la stessa deve essere respinta (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sezione Quinta, Sentenza 22 gennaio 2015 n. 282).

In tal senso, la prova nel rito amministrativo segue necessariamente gli oneri processuali propri del sistema civilistico.

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