Quando si ha diritto all’indennità di disoccupazione?

Quando un lavoratore purtroppo perde la propria occupazione per motivi indipendenti dalla propria volontà, interviene, a titolo assistenziale, l’indennità di disoccupazione (la cosiddetta “Naspi”), nata il 01.05.2015 ed erogata dall’Istituto di Previdenza.

Più nel dettaglio, hanno diritto all’indennità di disoccupazione i lavoratori (che hanno maturato 13 settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni ed hanno effettuato almeno 30 giorni di lavoro nell’ultimo anno), i quali perdono il posto involontariamente all’interno di un rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative con contratto di lavoro subordinato, il personale artistico subordinato, i pubblici dipendenti a termine.

Dunque, ogni caso di licenziamento del lavoratore fa derivare il diritto, in capo a quest’ultimo, al godimento della Naspi.

Il diritto all’indennità di disoccupazione è garantito dal Ministero del Lavoro anche  in caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, rientrando tali ipotesi, in ogni caso, nelle fattispecie della “disoccupazione involontaria” (Cfr. interpello n. 13 del 24 aprile 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: “Appare conforme al dato normativo, specie in ragione della nuova formulazione, considerare le ipotesi di licenziamento disciplinare quale fattispecie della c.d. “disoccupazione involontaria” con conseguente riconoscimento della NASpI”).

Ovviamente, in caso di dimissioni volontarie del lavoratore, l’indennità di disoccupazione non è dovuta.

Così pure non è dovuta in caso di risoluzione consensuale del rapporto, decisa di comune accordo da lavoratore e datore di lavoro. Tuttavia, in quest’ultimo caso è comunque dovuta la Naspi nelle seguenti ipotesi:  se la risoluzione consensuale si verifica all’interno di una procedura conciliativa davanti alla Direzione Territoriale del Lavoro; se il lavoratore accetta l’offerta di licenziamento proposta dal datore di lavoro entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (e quindi entro 60 giorni dalla comunicazione scritta del licenziamento); se la risoluzione consensuale è conseguenza del rifiuto, opposto dal lavoratore, di trasferirsi in un’altra sede dell’azienda che dista oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o questa sede è raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi pubblici.

Tornando all’ipotesi delle dimissioni, va tuttavia precisato che se l’uscita dal posto di lavoro decisa dal dipendente avviene per una giusta causa, allora la Naspi viene riconosciuta. In questo senso, è riconosciuto il diritto del lavoratore di opporsi ad una prosecuzione non più sostenibile dell’esperienza lavorativa, come nei casi di mancato pagamento delle retribuzioni, atti di demansionamento o di mobbing di cui è vittima il dipendente, molestie, atti di denigrazione o ingiurie in conseguenza delle quali non è ulteriormente percorribile la prosecuzione dell’attività lavorativa, essendo venuta meno la fiducia nel datore di lavoro.

disoccupazione

I lavoratori che presentano la domanda di Naspi a seguito dimissioni per giusta causa, debbono allegare all’INPS una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la loro volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del datore di lavoro, notiziando, all’esito della controversia, l’Istituto di Previdenza sulle risultanze della procedura attivata nei riguardi della controparte datoriale.

L’indennità di disoccupazione è corrisposta dall’INPS mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Dunque, la durata massima sarà pari a due anni (quando il lavoratore ha lavorato per 4 anni consecutivi con 52 settimane di contribuzione accreditate all’anno, nei 4 anni precedenti la domanda).

 

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