L’assenza di un reddito stabile e finanche lo stato di disoccupazione in cui potrebbe versare un genitore separato, non rappresentano giustificazioni tali da esentare lo stesso dagli obblighi di contribuzione al mantenimento di un figlio minore.
Unica esimente è la prova dell’assoluta impossibilità del genitore di far fronte alle obbligazioni (caso assolutamente estremo e legato a situazioni oggettive di inabilità, invalidità, incapacità reddituale circostanziata).
Dunque, l’obbligo di mantenimento in capo al genitore non collocatario scatta per il sol fatto di avere un figlio ed ha rilievo soltanto la “capacità generica” di lavoro, ovvero la possibilità potenziale di esercitare un’ordinaria attività lavorativa, a prescindere dall’effettivo impiego o dall’eventuale stato di disoccupazione.
Peraltro, se il soggetto obbligato ha una giovane età e detiene potenzialità specifiche a lavorare, egli deve sempre adoperarsi affinché le proprie capacità siano messe a frutto nel mondo del lavoro, al fine di contribuire alle esigenze dei figli collocati presso l’altro genitore.
Attenzione: la mancata corresponsione dell’assegno alimentare in favore del figlio costituisce sempre reato, per il solo fatto di non adempiere al relativo obbligo, così come giudizialmente previsto: l’art. 570 del codice penale sanziona chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottragga agli obblighi di assistenza inerenti alla propria responsabilità genitoriale (o alla tutela legale o alla qualità di coniuge).
Il reato è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.
Si torni all’esimente dell’assoluta e comprovata impossibilità di far fronte al proprio obbligo alimentare, in ragione di uno stato di precarietà economica palese ed oggettivo: la Cassazione, con Sentenza n. 35923 del 2017, ha evidenziato che, in questi casi, il genitore obbligato al versamento degli alimenti e, pur tuttavia, inadempiente, deve dare la prova positiva di versare in una situazione di assoluta ed incolpevole indigenza.
Si tratta di un accertamento rigoroso sull’incapacità reddituale in capo al genitore obbligato.
Situazione, quest’ultima, che si scontra con un panorama sociale ed economico spesso arduo da dirimere, soprattutto per tanti padri separati ultracinquantenni, non facilmente reinseribili all’interno del mondo del lavoro qualora vittime di licenziamenti, e, pur tuttavia, obbligati alla contribuzione in favore dei figli, come giustamente prevede il Legislatore. Spesso la sensibilità del magistrato è chiamata a contemperare i diritti intangibili dei figli, con un panorama di depressione economica, proprio dei nostri giorni.