Le dimissioni “imposte” al lavoratore sotto minaccia, aggredito o mobbizzato… cosa fare?

Dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie del lavoratore e le risoluzioni consensuali di un rapporto di lavoro, debbono essere effettuate in modalità esclusivamente telematica, con procedura accessibile dal sito Ministero del Lavoro.

Si può procedere con l’assistenza diretta degli uffici della Commissione Territoriale del Lavoro, o tramite un intermediario abilitato (ad esempio un caf o un commercialista), oppure in autonomia, con il PIN dispositivo dell’INPS o l’accesso al Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID).

Ovviamente le dimissioni debbono rappresentare la effettiva volontà del prestatore di lavoro, che ha ritenuto non più proseguibile il rapporto di collaborazione lavorativa verso l’impresa.

Di certo il datore di lavoro non può coartare il proprio dipendente, costringendolo a dimettersi.

Quando la volontà del lavoratore è corrotta da un comportamento violento datoriale, l’atto delle dimissioni può essere impugnato per “vizio del consenso”, in quanto estorto e non effettivamente voluto.

Le dimissioni verranno annullate (a prescindere dal diritto di ripensamento, esercitabile entro 7 giorni, decorrenti dal momento della trasmissione del recesso per il tramite dei canali telematici). Ovviamente dovrà essere fornita la prova della violenza subita dal dipendente (ad esempio, in seguito ad un comportamento aggressivo ed ingiurioso di un superiore gerarchico, che costringe il lavoratore ad andare via).

Ma c’è di più: il datore di lavoro che, con fare intimidatorio, ricatta il proprio dipendente, al fine di coartare le dimissioni del medesimo, è anche passibile di incriminazione per minaccia, dietro querela sporta dal lavoratore offeso (come chiarito dalla Sezione Quinta Penale della Cassazione con Sentenza 25597 del 2019).

La minaccia di licenziamento o anche di denuncia penale, abusivamente usata da un datore di lavoro per ottenere le dimissioni del lavoratore, è di per sè antigiuridica, in quanto tesa ad attribuire al titolare dell’impresa un titolo di risoluzione del rapporto lavorativo non ottenibile mediante il mero esercizio della facoltà di recesso e sottratto a priori a tutti i limiti formali e sostanziali da cui tale facoltà è vincolata.

Ne discende, una volta di più, la doverosità dell’annullamento dell’atto di volontà coartato sulla persona del lavoratore.

Un’altra fattispecie può inerire le dimissioni rese in uno stato di turbamento psichico, come nell’ipotesi di mobbing subito dal datore di lavoro: in tali casi difetta un’autentica capacità di intendere e di volere, seppure temporanea, tant’è che il lavoratore non comprende il significato e le conseguenze del proprio gesto “estremo”.

Per la Cassazione non sono quindi valide le dimissioni del dipendente afflitto da stress lavorativo e da conseguenti malattie accertate: con Sentenza 30126 del 2018, la Sezione Lavoro della Suprema Corte ha evidenziato che, ai fini della sussistenza di una situazione di incapacità di intendere e di volere (quale prevista dall’art. 428 del codice civile), costituente causa di annullamento del negozio giuridico, “non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente un turbamento psichico tale da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all’importanza dell’atto che sta per compiere”.

Aggiunge ancora la Cassazione: “laddove si controverta della sussistenza di una simile situazione in riferimento alle dimissioni del lavoratore subordinato, il relativo accertamento deve essere particolarmente rigoroso, in quanto le dimissioni comportano la rinuncia al posto di lavoro – bene protetto dagli artt. 4 e 36 Cost. – sicchè occorre accertare che da parte del lavoratore sia stata manifestata in modo univoco l’incondizionata e genuina volontà di porre fine al rapporto stesso”.

Princìpi, quelli espressi dalla Cassazione, a presidio del diritto del dipendente di conservare il proprio posto di lavoro, qualora l’atto di recesso unilaterale non si effettivamente sorretto da una volontà univoca e cosciente di abbandonare effettivamente la collaborazione resa in favore dell’impresa.

warn

Hai un problema di questo genere? Se vuoi sono a disposizione per un primo contatto informale su whatsapp!

whatsapp_318-136418

CLICCA QUI E SCRIVIMI CON WHATSAPP

oppure chiama al 328.7343487

Pubblicità

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...