Padri separati: la ex che ostacola le visite deve risarcire i danni e risponde ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c.

rafagayoutube_11279Video sui padri separati ed il loro diritto alla vita familiare

L’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo ha sancito, tra l’altro, il diritto di ogni uomo al rispetto della propria vita familiare

Quando questa viene lesa, la Corte di Strasburgo interviene imponendo un risarcimento nei confronti dello Stato inadempiente: nel caso dei padri separati, quando l’ordinamento non è in grado di assicurare ad un papà l’adempimento di un provvedimento giudiziale che tutela i diritti di visita, la bigenitorialità, l’alternanza dei pernotti con il figlio minore, lo Stato inadempiente viene condannato ad un doveroso risarcimento dei danni.

Ma la normativa nazionale prevede anzitutto, all’art. 709 ter c.p.c., una tutela rapida del padre ingiustamente allontanato dalla ex moglie: in caso di gravi inadempienze di quest’ultima o atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino lo svolgimento corretto delle modalità di affido, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore, ammonire il genitore inadempiente, disporre il risarcimento dei danni, sia per il minore, sia per il padre abusivamente estromesso, condannare la donna ad una sanzione pecuniaria dell’importo fino ad euro 5.000,00.

La Cassazione, con Sentenza n. 36608/2018 ha evidenziato altresì che è reato impedire al padre di vedere il figlio: la condotta ostativa della madre verrà dunque inquadrata come mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

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