Il contratto con causa illecita… il fenomeno della prostituzione e dei centri “massaggi” cinesi

L’art. 14 della Legge Merlin, pubblicata nel lontano 1958, evidenzia come “tutte le obbligazioni pecuniarie contratte verso i tenutari dalle donne delle case di prostituzione si presumono determinate da causa illecita. È ammessa la prova contraria”.

La causa del contratto è la sua giustificazione funzionale, la ragione concreta che viene perseguita da coloro che pervengono ad un accordo; l’art. 1343 del codice civile evidenzia come la causa sia illecita se è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume.

Il contratto di meretricio ha, appunto, una causa illecita, dunque è nullo, non produce alcun effetto a livello giuridico; in pratica, è come se non avesse avuto mai origine.

I contraenti che danno vita ad un contratto con causa illecita, dunque nullo, possono fare a meno di rispettare le pattuizioni in esso contenute, nè saranno mai oggetto di una causa perchè inadempienti rispetto ai termini dell’accordo intrapreso.

Ovvia conseguenza è che non sarà possibile far valere un diritto di credito, per somme di danaro previste all’interno di un contratto di meretricio.

Volendo ipotizzare altri casi di contratto nullo, sono senz’altro nulli, per causa illecita, i seguenti accordi negoziali:

  • il contratto di consulenza stipulato tra due professionisti, nel quale non vi sono effettivi servizi professionali, ma l’accordo è redatto a soli fini fiscali;
  • il contratto di “vendita del voto elettorale”; peraltro, l’art. 416 ter del codice penale prevede che chiunque accetti la promessa di procurare voti in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è anche punito con la reclusione da 4 a 10 anni;
  • le pattuizioni con le quali una moglie ed un marito possono darsi delle regolamentazioni economiche e patrimoniali, in vista di una possibile futura separazione;
  • l’emissione di un assegno in bianco o post-datato, con funzioni di mera garanzia; peraltro, chi incassa un assegno “a garanzia” commette anche reato di appropriazione indebita (cfr. Cassazione Penale Sezione Seconda, Sent. n. 12577/2018);
  • l’accordo con cui una società chiede un prestito ad un’altra società e fornisce come garanzia le quote di uno dei soci; non pagando il prestito concesso, la società concedente il mutuo si rifà sulla quota sociale posta a garanzia (di fatto, da un originario contratto di mutuo, si verifica una vera e propria vendita di quote sociali).

Ciò posto, il fenomeno della prostituzione è legato ad ulteriori problematiche di carattere giuridico, quali il lavoro nero, cui sono sottoposte le ragazze, e la locazione di coloro che, proprietari di immobili, concedono in affitto le loro proprietà ad uso di esercizio dell’attività di meretricio.

Sempre la Legge Merlin all’art. 13 prevede che, per effetto della chiusura delle case di prostituzione “si intendono risolti di pieno diritto, senza indennità e con decorrenza immediata, i contratti di locazione relativi alle case medesime”, aggiungendo altresì: “È vietato ai proprietari di immobili di concludere un nuovo contratto di locazione colle persone sopra indicate”.

Inoltre, è punito con la reclusione da due a sei anni colui che essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all’interno del locale stesso, si danno alla prostituzione.

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