Il risarcimento conseguente a plagio. La tutela del diritto d’autore nel caso di plagi musicali

 

Perché possa verificarsi un plagio, l’opera plagiata deve presentare sempre un atto creativo.

Colui che riproduce ed attribuisce a se stesso un’opera dell’ingegno altrui effettua un’operazione abusiva di duplicazione della manifestazione intellettuale primigenia, facendo proprio il lavoro intellettuale di un soggetto terzo.

Si tratta di duplicazione della medesima “espressione”, intesa come forma attraverso la quale si estrinseca il contenuto del prodotto intellettuale.

Ebbene, ogni atto creativo è meritevole di protezione giuridica allorché rivesta il carattere dell’originalità e della personalità.

Un’idea di per sé non è meritevole di protezione da parte della legge, risultando indispensabile, per realizzare il plagio, che venga accertato l’identico modo attraverso il quale quella stessa “idea” viene rappresentata verso l’esterno.

La Suprema Corte è recentemente intervenuta sull’argomento, evidenziando, con Sentenza n. 2039 del 26 gennaio 2018, che il plagio si verifica quando fra due opere messe in confronto venga individuata dal giudice un’identità di espressione, “intesa come forma attraverso la quale si estrinseca il contenuto del prodotto intellettuale”, tenendo ben presente che la legge sul diritto d’autore non protegge l’idea in sé, che potrebbe per ipotesi essere riprodotta da altre persone come autonomo risultato della loro attività intellettuale.

L’opera plagiaria, ossia la creazione che viene effettuata sulla scia della prima opera, usurpandone i contenuti, è manchevole di un preciso “scarto semantico” rispetto all’opera plagiata, in quanto ricalca il “nucleo individualizzante o creativo”, rifacendosi pedissequamente alla riproduzione ideata ex ante da un’altra persona in forma determinata ed identificabile.

Il plagio viene di sovente citato insieme alla contraffazione, però si tratta di due istituti ben diversi, risultando la contraffazione quell’attività di sfruttamento economico di un’opera, senza avere il consenso o l’autorizzazione dell’autore della medesima (per esempio, le riproduzioni per mezzo di compact disc contraffatti, oppure mp3 “scaricati” illegalmente ed inseriti su una pendrive).

Tornando alle argomentazioni sviluppate dai Supremi Giudici, costoro hanno evidenziato che le verifiche di un plagio vanno effettuate in base all’analisi delle diversità delle caratteristiche essenziali di due opere poste l’una dinanzi all’altra, all’esito di una valutazione complessiva e sintetica, da effettuarsi nel corso del giudizio, tramite un consulente tecnico nominato dal magistrato.

Qualora le opere siano quasi del tutto sovrapponibili, il plagio risulterà inequivocabile e sarà giudizialmente certificato.

Volendo trasporre questi princìpi al settore dei plagi musicali, si evidenzia che andranno analizzati anche i caratteri dell’originalità e della creatività dell’opera che si ritiene essere plagiata; se invece quest’ultima appartiene, per assonanza e richiami delle strofe e delle note, ad una “antecedente letteratura musicale”, il plagio presuntivamente effettuato da parte di un’opera temporalmente successiva, non sarà tale.

Inoltre, non sarà plagio quell’opera che si rifà soltanto ad un “breve nucleo melodico” che è molto diffuso in ambito musicale, assumendo un carattere di “banalità” e dunque non originalità a monte della creazione.

Molto famosa è la causa che il cantante italiano Al Bano promosse nei confronti di Michael Jackson, quest’ultimo accusato di aver plagiato, con la canzone “Will you be there”, l’opera dell’artista pugliese intitolata “I cigni di Balaka”.

Ebbene, sebbene venisse accertata dai tecnici una oggettiva identità di ben trentasette note dei ritornelli, la Corte d’Appello di Milano evidenziava come entrambe le canzoni erano state ispirate, a loro volta, da un brano del 1939 che non aveva “copyright”, il quale, a sua volta, prendeva spunto da altre canzone precedenti, quindi mancava il requisito dell’originalità.

Si trattava di un’applicazione proprio del concetto di “banalità” della traccia sonora, tale da non far emergere alcun plagio.

Per quanto alla quantificazione del danno, una volta che ci si trovi davanti, effettivamente, ad un’opera plagiaria, così come giudizialmente certificata, l’art. 158 della Legge sul Diritto d’Autore fa espresso richiamo agli “utili realizzati in violazione del diritto”; prevede quindi il terzo comma di suddetto articolo: “In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento”.

Tratto brevemente del problema della quantificazione del danno nel breve video linkato qui sopra, inserito nel mio canale YouTube.

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