Nel rimandare al video qui sopra, inserito nel mio canale YouTube, ripercorriamo brevemente qui di seguito le differenze salienti tra le due categorie professionali:
Il taxi è un servizio che può essere fruito senza concordare preventivamente il momento del trasporto: nasce, infatti, da un’esigenza immediata di spostamento del cliente; sono previste tariffe predeterminate, in base ai chilometri percorsi ed al tempo durante il quale si resta nel taxi per raggiungere una determinata destinazione. Quando si chiama un taxi, i tempi di attesa sono al massimo di dieci, quindici minuti.
I tassisti possono essere dipendenti di cooperativa, soci o liberi professionisti.
Debbono stazionare in luogo pubblico, garantire sempre il servizio, applicare le tariffe determinate dal Comune. Essi devono prelevare l’utente in area comunale; il tassametro, con il quale viene stabilito il pagamento della “corsa”, è impostato secondo le tariffe decise dal Comune ove il taxi presta servizio.
Così recita la Legge n. 21/1992 all’articolo 2: “Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio avvengono all’interno dell’area comunale o comprensoriale. All’interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio e’ obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l’inosservanza di tale obbligo. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stanzionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale e’ assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell’autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa”
Il noleggio con conducente invece prevede un compenso deciso a monte tra le parti e l’autoveicolo dovrà sempre partire e far rientro nell’autorimessa, senza poter restare a disposizione tra le strade cittadine, salvo se siano previste più prenotazioni una dopo l’altra, da prendere, però, sempre in autorimessa e non “in itinere”.
L’NCC viene prenotato per spostamenti che sono programmati con un anticipo di 6, 12, 24, o 48 ore.
C’è divieto di stazionamento su suolo pubblico e di usare le “app” di carsharing.
Gli NCC devono conservare un “foglio di servizio” con serie di dati, tra cui il timbro del titolare della licenza. Il corrispettivo va deciso tra utenza e vettore.
Il trasporto può essere senza limiti territoriali ma sempre con obbligo di rimessa. Il servizio non è obbligatorio, come per i taxi.
Così recita l’art. 3 della Legge 21/1992: “Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco”.