La fideiussione “omnibus” e i rischi per il soggetto garante

Ma la fideiussione “omnibus” è un contratto sempre valido ed efficace?

E’ possibile liberarsi di questo vincolo se la garanzia assume caratteri sproporzionati rispetto all’originaria pattuizione?

La fideiussione “omnibus” è un contratto con il quale una persona, chiamata “fideiussore”, fornisce ad un creditore (molto spesso una banca o una finanziaria), la propria personale garanzia a copertura di tutti i debiti, presenti e futuri, che un atro soggetto, il debitore principale, abbia assunto o assumerà in futuro nei confronti del creditore, in dipendenza di qualsivoglia operazione (ad esempio, un mutuo per l’acquisto della casa, in relazione al quale un genitore, garantendo con il proprio patrimonio personale, si affianca all’impegno di pagamento assunto dal figlio nell’adempiere mensilmente alla rata di finanziamento).

La Cassazione si è pronunciata molto spesso in materia di fideiussione “omnibus” evidenziando soprattutto che è scorretta la condotta di quel creditore, ad esempio un istituto bancario, che concede linee di credito al debitore, fidando soltanto della capacità patrimoniale del soggetto fideiussore.

In questo caso, infatti, la banca verrebbe meno a criteri di una sana gestione del credito e terrebbe una condotta contraria alla buona fede; è dunque inefficace quella garanzia fideiussoria allorquando, nonostante la prevedibile inadempienza del debitore principale, una banca decidesse di procedere all’operazione di finanziamento riponendo fiducia nella recuperabilità della somma prestata, soltanto sulla base della consistenza patrimoniale del fideiussore (ad esempio, Sentenza n. 6414 del 01.07.98).

Inoltre, l’articolo 1956 del codice civile prevede la “liberazione” del fideiussore dal vincolo di garanzia quando una banca continui, senza specifico consenso del fideiussore, a prestare danaro al debitore, pur essendo a conoscenza delle non buone condizioni patrimoniali di quest’ultimo.

In genere la fideiussione omnibus non prevede una durata prestabilita. Pertanto, il fideiussore ha diritto di recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca, rimanendo vincolato, in solido con il debitore principale per i debiti contratti fino al momento del ricevimento, presso il domicilio del creditore, della comunicazione di recesso.

Con Ordinanza del 12 Dicembre 2017 n. 29810, la Sezione Prima della Cassazione ha evidenziato, inoltre, che le fideiussioni omnibus stipulate su moduli “ABI” uniformi, sono da intendersi in violazione del divieto di intese anticoncorrenziali, dunque sono vietate dall’art. 2 della Legge Antitrust n. 287/1990.

Tale disposizione legislativa vieta le intese tra imprese, intendendosi come tali gli accordi e/o le pratiche concordate, che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante.

Più nello specifico, sono senz’altro nulle – perché presumono pratiche concordate scorrette – le seguenti clausole dei moduli ABI:

«il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»;

 

«qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate»;

 

«i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 c.c., che si intende derogato»

Successivamente, la Prima Sezione della Cassazione, con la Sentenza del 26 Settembre 2019 n. 24044 ha evidenziato che la nullità di tali singole clausole previste nei formulari ABI, non travolge, di norma, l’intero contratto fideiussorio, ma determina la nullità soltanto di quella specifica clausola, dovendo esser preservata la dichiarazione fideiussoria espungendo solamente le clausole frutto di intese illecite, favorevoli alla banca, ma che non incidono sulla struttura e sulla causa del contratto (che invece restano salve).

Trattasi, dunque, di nullità parziale, non di nullità dell’intero contratto di fideiussione.

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