Il Dropshipping … profili legali e cautele per non cadere… nelle grinfie del drago cinese!

Il Dropshipping è una vera e propria attività imprenditoriale che prevede la stipula di contratti di collaborazione commerciale tra il “dropshipper”, ossia il fornitore, spesso un gestore di magazzino sito in Cina, ed il “marketer”, ossia il titolare di un sito di “e-commerce”. Il “marketer”, attraverso la vetrina virtuale del proprio sito internet, espone i prodotti posseduti materialmente dal “dropshipper”, riceve gli ordinativi degli acquirenti al dettaglio ed il pagamento dell’ordine; successivamente il “marketer” comunica l’ordine ricevuto al “dropshipper”; quest’ultimo curerà la preparazione, l’imballo e la spedizione del prodotto, direttamente presso il domicilio del consumatore finale.

La spedizione avviene indicando sulla scatola il nome dell’impresa del “marketer”.

Il “dropshipper” deve fornire al “marketer” le informative sul prodotto oggetto di transazione (qualità, specifiche tecniche, materiale, grandezza, fotografie della merce).

È bene che il fornitore comunichi un listino di prezzi da allegare al contratto, comprensivo anche dei costi di spedizione e di tutti gli accessori connessi al trasporto del bene.

Ulteriori garanzie debbono esser previste in favore del “marketer”, al fine di non incorrere in rischi d’impresa non calcolabili:

  • il “dropshipper” dovrà garantire la ricezione degli eventuali resi per difetto di conformità e porvi rimedio, dando seguito, ove possibile, a riparazioni in favore del consumatore finale, oppure provvedendo alla sostituzione del prodotto difettoso;
  • il “dropshipper” dovrà esser ritenuto responsabile dei resi, anche qualora l’acquirente al dettaglio eserciti il diritto di recesso verso il “marketer”, così come previsto dal Codice del Consumo.

È importante che tutte queste dinamiche vengano puntualmente regolamentate “a monte”, per non cadere nelle grinfie di uno sconosciuto “dropshipper”, lontano migliaia di chilometri, magari dislocato in una zona remota della Cina!

Per quanto al lucro sull’operazione di vendita, il “marketer” pagherà al produttore il prezzo di listino del prodotto, trattenendo per sé la differenza rispetto al prezzo di vendita al dettaglio.

Il “marketer” ed il fornitore possono prevedere un vincolo di “esclusiva” a favore di uno di loro, o di entrambi, con divieto per il “dropshipper” di distribuire quei prodotti attraverso altri canali internet, e divieto per il titolare del sito di e-commerce, di servirsi di altri fornitori, in relazione alla specifica categoria merceologica oggetto dell’accordo.

Affidarsi ad un legale che possa aiutare gli aspiranti imprenditori nel mondo del dropshipping, è fondamentale.

Meglio non scontrarsi con un ignoto… dragone cinese!

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