Lavoratrice madre: diritto all’indennità di disoccupazione anche in caso di dimissioni volontarie

Se una donna lavoratrice dà le dimissioni nel periodo decorrente tra il trecentesimo giorno antecedente la data presunta del parto, e il compimento di un anno di età del bambino, costei avrà diritto all’indennità di disoccupazione, oltre che al pagamento del preavviso.

Si tratta di una tutela ulteriore rispetto a tutti gli altri lavoratori: di solito in caso di dimissioni volontarie non matura il diritto alla corresponsione della NASPI, che di regola è dovuta ad un lavoratore subordinato solo se costui perde l’occupazione in maniera involontaria (per licenziamento o dimissioni per giusta causa).

Una mamma lavoratrice che rende le proprie dimissioni spontanee, non dovrà seguire la procedura ordinaria di trasmissione telematica delle stesse, a mezzo intermediario abilitato INPS, ma dovrà recarsi presso la Direzione Territoriale del Lavoro, ed in quella sede far convalidare la propria volontà di recesso dal funzionario incaricato, a tutela del carattere genuino della decisione, intrapresa senza vincoli nè costrizioni da parte del datore di lavoro.

Tale disciplina “speciale” è prevista dall’articolo 55 del D.Lgs. n. 151/2001, oltre che per la lavoratrice madre, anche adottiva, anche per un lavoratore padre, anche adottivo, che rende le dimissioni spontanee durante il periodo di tutela previsto dalla legge (ossia nel lasso di tempo rientrante tra la fase della gravidanza e fino al compimento dei 3 anni di età del bambino, oppure nei primi 3 anni di accoglienza del minore, qualora si tratti di adozione e affido). Lo stesso vale anche per le risoluzioni consensuali del rapporto tra lavoratrice/lavoratore e datore di lavoro, sempre fermi i requisiti di cui sopra.

Una volta perfezionato l’atto delle dimissioni, potrà esser trasmessa la richiesta della madre lavoratrice di accedere all’indennità di disoccupazione, questa volta in via telematica, sul portale abilitato INPS.

L’istanza va perfezionata entro 68 giorni decorrenti dal momento dell’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro; tuttavia, nel caso in cui la donna renda le dimissioni durante la fruizione dell’indennità INPS di maternità (insorta entro i 68 giorni dallo spirare della relazione lavorativa), il termine di 68 giorni rimane sospeso, per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità indennizzato dall’Istituto di previdenza; i 68 giorni riprenderanno a decorrere al termine dell’evento, per la parte rimanente.

Siano “pronte” e “celeri” tutte le mamme lavoratrici che intendono dimettersi per ragioni personali, familiari, di gestione del proprio quotidiano: si affidino al proprio avvocato di fiducia al fine di non perdere la fruizione dei propri diritti!

Un secondo solo …….     

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