Può essere trasferito un lavoratore che assiste un disabile grave?

Assolutamente no, senza il consenso del lavoratore.

L’art. 33 comma V della Legge n. 104/1992, la famosa “Legge-quadro” per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, statuisce che un lavoratore che assiste persona con grave disabilità (coniuge, parente o affine entro il 2° grado, ovvero entro il 3° grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona che deve assistere; inoltre, non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede di lavoro.

Con Ordinanza n. 21670 del 23 agosto 2019 la Sezione Lavoro della Cassazione, ha evidenziato che questo diritto (come quello alla fruizione di permessi e congedi retribuiti) risponde all’interesse primario di assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile, affinchè le stesse vengano realizzate, ove possibile, all’interno del contesto familiare.

Ciò in ossequio al rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo, tra i quali il diritto alla salute, recepito dall’art. 32 della Costituzione, ed i principi di solidarietà sociale, previsti dall’art. 2 della nostra Carta fondamentale; allo stesso modo, l’art. 38 comma 1 della Costituzione prevede che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento ed all’assistenza sociale.

A tali rilievi deve essere aggiunto il ruolo centrale che assume la famiglia nel nostro ordinamento, intesa come formazione sociale, dunque fulcro indispensabile per l’assistenza e la tutela della salute psico-fisica di un soggetto portatore di disabilità.

In particolare, nella sentenza sopra richiamata la Suprema Corte ha criticato l’interpretazione fornita dell’art. 33 comma V della Legge 104, da parte della Corte di Appello di Ancona, nella parte in cui quest’ultima non qualificava come “trasferimento” lo spostamento di un lavoratore da un’unità produttiva dell’impresa, ad un’altra unità produttiva.

Ebbene, i Giudici di Piazza Cavour hanno rettamente evidenziato che “il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 33 comma 5, (…) opera ogni volta muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell’ambito della medesima unità produttiva che comprende uffici dislocati in luoghi diversi”.

Questo perché per “trasferimento”, vietato dal testo legislativo, bisogna intendere ogni mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell’ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi.

Peraltro, con una precedente pronuncia del 19 maggio 2017 (Sentenza n. 12729/17), sempre la Sezione Lavoro della Cassazione ha rilevato che il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave, a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica di quello, fornisca la prova positiva della “sussistenza di esigenze aziendali effettive e urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte”.

warn

Hai un problema di questo genere? Se vuoi sono a disposizione per un primo contatto informale su whatsapp!

whatsapp_318-136418

CLICCA QUI E SCRIVIMI CON WHATSAPP

oppure chiama al 328.7343487

Pubblicità

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...