Anche Einstein fu bocciato all’esame di ammissione al Politecnico di Zurigo… ma forse è meglio … non essere mai bocciati a scuola!
Non infrequenti sono i contenziosi di genitori che, mossi da spirito di giustizia verso i loro figli, impugnano provvedimenti scolastici di bocciatura, sia nel caso di scuole superiori, sia nel caso di scuole medie.
Allo stesso modo, molti ragazzi chiedono di impugnare esiti nefasti di un esame di maturità.
Ma quali sono i criteri per ottenere una causa vincente davanti al TAR?
Le linee direttive per poter dare vita ad un ricorso vincente sono state tracciate da un’importante Sentenza del TAR Lazio, resa in data 23.07.2008 (la numero 7262).
I Giudici amministrativi del Tribunale laziale evidenziavano come i giudizi sulla preparazione di uno studente rappresentano valutazioni di carattere tecnico e didattico, sulle quali non è possibile effettuare un sindacato di merito (che invece appartiene in via esclusiva al persona docente della scuola).
Nel caso di impugnazione di valutazioni provenienti da una Commissione chiamata a valutare gli esami di maturità degli alunni, non sarà sufficiente contestare – evidenzia così il TAR Lazio – la mera presenza di vizi di tipo formale che hanno condotto ad una valutazione negativa finale, risultando l’illegittimità dell’operato dei responsabili dell’istituto scolastico solo qualora si possa dimostrare che, a causa di questi vizi formali, la determinazione finale risulti irrimediabilmente corrotta, per la presenza di una, o di alcune delle seguenti criticità:
- erroneità dei presupposti con i quali si è giunti al giudizio;
- travisamento dei fatti;
- manifeste contraddizioni nella valutazione;
- disparità di trattamento tra i candidati;
- illogicità manifesta del provvedimento finale.
E’ utile rammentare due diverse sentenze rese recentemente dai Tribunali Amministrativi in subiecta materia.
Il TAR Puglia, con Sentenza del 05.09.2019 numero 1184, ha riammesso un ragazzo a sostenere gli esami di riparazione, propedeutici al nuovo anno scolastico, perchè prima della bocciatura, contestata giudizialmente dai genitori, la scuola non aveva effettuato comunicazioni dirette ed espresse ai genitori medesimi sull’andamento scolastico non sufficiente del loro figliuolo.
Tale condotta omissiva dell’istituto scolastico si poneva in contrasto con il piano formativo previsti dal personale docente in favore degli alunni, come pure con il DPR 11/2009 (il famoso “Decreto Gelmini”), laddove viene esplicitamente onerata la scuola di rendere periodiche informative ai genitori, sull’andamento scolastico dei loro figli minori.
Così nello specifico statuiva il Tribunale amministrativo pugliese:
“… le istituzioni scolastiche hanno il compito di assicurare alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nel corso dell’anno scolastico, obbligo peraltro meglio specificato dal Piano dell’offerta formativa dell’anno scolastico 2018/2019, adottato dal Liceo classico “Flacco” di Bari. Il detto Piano dell’offerta formativa, nella voce che regola i rapporti con le famiglie, precisa che: “I Consigli di Classe – per tramite del Coordinatore ed autorizzati dal Preside – informano periodicamente le famiglie dello stato del processo di crescita degli allievi e, quindi, anche del loro rendimento scolastico e comportamento attraverso gli incontri previsti. Forme di collaborazione più diretta vengono attivate nel caso di alunni in difficoltà: problemi relativi ad assenze frequenti e/o saltuarie, profitto negativo, comportamento poco corretto, ritardo nell’ingresso sono tempestivamente comunicati tramite convocazione da parte del docente coordinatore del Consiglio di classe, previa autorizzazione del preside”.
Risulta disatteso, pertanto, l’impegno assunto dal Liceo con il detto Piano dell’offerta formativa di informare “periodicamente le famiglie dello stato del processo di crescita degli allievi e, quindi, anche del loro rendimento scolastico e comportamento attraverso gli incontri previsti”, nonché di attivare “forme di collaborazione più diretta” nel caso di alunni in difficoltà”.
Con Sentenza del 12 ottobre 2017 numero 312, il TAR Friuli Venezia Giulia accoglieva, invece, un ricorso di un padre separato con affido congiunto del figlio minore, annullando il provvedimento di non ammissione del ragazzo alla terza media, perchè l’istituto scolastico si era limitato a riferire circa l’andamento dell’alunno, non sufficiente, solamente alla madre. Ciò in violazione della Circolare n. 5336/2015 del Ministero dell’Istruzione, in tema di tutela della bigenitorialità.
Coloro che intenderanno procedere con l’impugnativa degli esiti negativi di un esame di maturità, o che comunque vorranno contrastare giudizialmente una bocciatura, dovranno rivolgersi ad uno studio legale che anzitutto effettui un accesso agli atti presso l’istituto scolastico.
Importante sarà acquisire i verbali ed i registri dei singoli professori: da lì sarà possibile verificare se il voto finale risulti la sintesi della media dei singoli voti espressi verso l’alunno nel corso di tutto l’anno scolastico; se i professori hanno dato modo al ragazzo di recuperare eventuali insufficienze maturate lungo i mesi; se durante il consiglio di classe uno o più professori erano assenti; se una bocciatura derivante dalle eccessive assenze di un alunno sia giustificabile o meno; ancora, se una bocciatura per valutazione negativa circa la condotta dello studente abbia fondamento fattuale e giuridico.