Abbattimento di alberi condominiali: solo all’unanimità dei consensi

Ho difeso davanti al Tribunale di Roma una signora, condòmina di un palazzo del quartiere Tuscolano; abbiamo impugnato una delibera condominiale assunta a maggioranza, che pretendeva di abbattere due splendide conifere presenti nel giardino comune, con la “promessa” di sostituirle con altre essenze arboree.

La mia cliente è molto vicina ai temi dell’ambiente e dell’ecologia e vede la presenza di questi alberi all’interno del giardino del proprio condominio, come una risorsa da preservare, custodire, apprezzare e valorizzare, non certo distruggere.

Mi sono fatto forte di sentenze favorevoli alla nostra tesi difensiva, con particolare riferimento ad una pronuncia del 2008 resa dalla Corte di Appello di Roma.

Quest’ultima, con Sentenza n. 478 del 06.02.2008, ha evidenziato che la decisione riguardo all’abbattimento di un albero condominiale va presa all’unanimità dei  condòmini.

Si tratta, infatti, della distruzione di un bene comune ed, in quanto tale, la relativa decisione inerisce la materia delle innovazioni vietate, ai sensi dell’art. 1120 ultimo comma del codice civile.

In quanto tale, per l’approvazione di suddetta delibera è richiesta l’unanimità dei consensi; qualora non dovesse essere raggiunta l’unanimità, la conseguente statuizione assembleare che dispone comunque l’abbattimento o lo sradicamento è nulla e, pertanto, impugnabile in qualsiasi momento.

Ieri è stata pubblicata la pronuncia del Tribunale Civile di Roma riferita alla causa da me promossa in difesa dei diritti rivendicati dalla mia cliente, contro l’abusivo abbattimento delle preziose conifere.

Con Sentenza 4072 del 2020, la Sezione Quinta Civile del Tribunale romano ha ribadito la necessità dell’unanimità dei condòmini al fine di procedere alla distruzione degli alberi che insistono all’interno del giardino condominiale:

“gli alberi di alto fusto, per le loro intrinseche caratteristiche, che li rendono atti, tra l’altro, a fornire ombreggiamento e frescura nei mesi estivi – così argomenta il Tribunale di Roma nella pronuncia resa lo scorso 25.02.2020 – sono normalmente idonei a conferire un pregio estetico e naturistico all’edificio che contornano ed alle aree esterne comuni, tanto che questa V Sezione, nella sentenza del 24 giugno 2009 n. 14079, li ha considerati come “elemento ineliminabile” del decoro architettonico, ove la loro esistenza in loco sia coeva o antecedente alla costituzione del Condominio”.

Certo è che l’abbattimento delle essenze arboree può esser giustificato dalla loro intrinseca pericolosità, per il cedimento strutturale degli alberi, o per la stessa statica del fabbricato, che può essere talora compromessa dallo sviluppo dell’apparato radicale.

Tuttavia, qualora non emergano condizioni di pericolosità tali da giustificare l’abbattimento, deliberandosi sulla distruzione di un bene comune, la relativa decisione richiede l’unanimità dei consensi, con la conseguenza che è nulla la delibera adottata a solo maggioranza, e ciò qualsiasi sia la maggioranza, pur qualificata, eventualmente emersa all’esito dell’assemblea condominiale.

La delibera impugnata dalla mia cliente è stata dichiarata nulla, perché riferita alla distruzione di un bene ineliminabile dell’architettura condominiale, per la cui demolizione può esser prevista solo e soltanto l’unanimità dei consensi.

Riporto il testo integrale della Sentenza qui di seguito:

Sentenza n. 4072/2020 pubbl. il 25/02/2020 RG n. 57064/2017 Repert. n. 3916/2020 del 25/02/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE V CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Sebastiano Lelio Amato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I° Grado iscritta al n. r.g. 57064/2017 promossa da:

L.B., con il patrocinio dell’avv.: MILANETTI ALESSANDRO, MASSIMIANI PAOLA

– Parte attrice

Contro

CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS)

– Parte convenuta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, L.B. evocava in giudizio il CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS) ed esponeva:

di essere proprietaria di un appartamento sito all’interno dell’edificio condominiale;

che l’Assemblea condominiale tenutasi in seconda convocazione in data 31.05.2016, decidendo sul punto n. 2 dell’o.d.g., aveva approvato il preventivo di spesa per l’abbattimento delle due alberature di Cedrus Atlantica Glauca, senza nulla decidere in ordine alla piantumazione di altre alberature sostitutive;

che, a seguito delle rimostranze dell’attrice, l’amministratore aveva riconosciuto la nullità della delibera, incaricando il perito agrario M.S. di periziare le alberature interessate;

che le conifere erano state classificate dal perito S. in classe di rischio ‘CD’ e in data 17.11.16 si era tenuta una successiva assemblea, nella quale l’amministratore aveva posto al punto 2 dell’o.d.g. la potatura delle alberature, anziché l’abbattimento (“2- Delibera assembleare del 31 maggio 2016: rettifica della decisione dell’abbattimento delle alberature (lettera accompagnatoria del 9.11.2016). Esame ed approvazione del preventivo per la potatura“);

che nel corso dell’assemblea alcuni condòmini avevano sostenuto che la precedente delibera non era viziata da nullità, ma al più da annullabilità, per cui doveva ritenersi consolidata in quanto non impugnata nei termini; l’assemblea aveva quindi confermato “l’abbattimento degli alberi, con il voto contrario della sig.ra B. e della sig.ra D.G.”, ancora senza nulla deliberare in merito alla sostituzione con altre essenze arboree;

che la distruzione di beni comuni, quali gli alberi di cedro in questione, rilevanti anche per il decoro architettonico dell’edificio, rappresentava una innovazione vietata, ai sensi dell’art. 1120 ult. co. c.c.; in quanto tale, per la relativa approvazione era richiesta l’unanimità dei consensi, a pena di nullità;

che l’intervento voluto dal Condominio non era affatto necessitato dalle condizioni degli alberi, come risultava già dalla perizia S. ed ancora più chiaramente dalla relazione tecnica del perito dott. forestale M.A., nominato dall’attrice, da cui emergeva che la propensione al cedimento degli alberi era ancora più bassa (classe di rischio B);

che, per di più, la volontà assembleare si era espressa solo nel senso della distruzione, e non anche della sostituzione degli alberi.

Ciò esposto, L.B. chiedeva all’adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “…nel merito, …. accertare e dichiarare nulla tanto la delibera dell’assemblea del 31.5.16 (quanto alle statuizioni di cui al punto sub 2 all’o.d.g.) e del 17.11.16 (quanto alle statuizioni di cui al punto sub 2 all’o.d.g.. Con condanna del Condominio convenuto al pagamento delle spese e competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi…”.

Si costituiva parte convenuta, contestando in fatto ed in diritto l’avversa domanda e chiedendone il rigetto.

L’istruttoria si esauriva nell’acquisizione dei documenti depositati dalle parti.

All’udienza di precisazione delle conclusioni venivano assegnati i termini di legge per conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Riguardo al tema dell’abbattimento degli alberi presenti nel cortile condominiale, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che, deliberandosi sulla distruzione di un bene comune, la relativa decisione richiede l’unanimità dei consensi, con la conseguenza che è nulla la delibera adottata a maggioranza.

Tale orientamento, espresso dalla Corte d’Appello di Roma nella sentenza del 6 febbraio 2008, è stato di recente ribadito dalla sentenza della Corte d’Appello Cagliari, sez. I, 14/03/2019, n. 238, né trova ostacolo nell’art. 1117 c.c., che non indica gli alberi nell’elencazione dei beni comuni condominiali, visto il carattere non esaustivo, ma meramente esemplificativo, di tale elencazione (cfr. Cassazione civile n. 20249 del 2009).

Si segnala che gli alberi di alto fusto, per le loro intrinseche caratteristiche, che li rendono atti, tra l’altro, a fornire ombreggiamento e frescura nei mesi estivi, sono normalmente idonei a conferire un pregio estetico e naturistico all’edificio che contornano ed alle aree esterne comuni, tanto che questa V Sezione, nella sentenza del 24 giugno 2009 n. 14079, li ha considerati come “elemento ineliminabile” del decoro architettonico, ove la loro esistenza in loco sia coeva o antecedente alla costituzione del Condominio (nel caso di specie i cedri sono stati piantumati circa 50 anni or sono, mentre la costruzione della palazzina risale agli anni 2000: v. relazione S.).

L’abbattimento delle essenze arboree, ovviamente, può essere giustificata dalla loro pericolosità, per il cedimento o per la stessa statica del fabbricato, che può essere talora compromessa dallo sviluppo dell’apparato radicale.

Nel caso in esame, tuttavia, non emergono condizioni tali da giustificare l’abbattimento: alla data della prima delibera era del tutto assente qualsiasi valutazione in proposito (tale non è il n.o. comunale all. 7 al fasc. di parte convenuta, che si limita a considerare il profilo attinente all’assenza di vincolo paesaggistico); una valutazione è stata effettuata, solo ex post, su incarico dell’amministratore, dal p. a. S.. Neppure tale valutazione, tuttavia, ha palesato la necessità dell’abbattimento, avendo iscritto le essenze nella classe di rischio CD della scala FRC, cui corrisponde una situazione di attenzione, in cui l’abbattimento può essere evitato attraverso opportune operazioni finalizzate alla messa in sicurezza.

Entrambe le essenze arboree sono risultate in buone condizioni fitobiologiche, sebbene indebolite dal taglio delle radici subito in occasione dei lavori di costruzione della palazzina, e il p.a. ha prescritto per esse una semplice potatura di alleggerimento, evitando capitozzature dei rami e facendo rientrare i rami sporgenti con tagli di ritorno.

La perizia eseguita dal dott. forestale M.A., su commissione dell’attrice, che si è avvalsa anche di analisi tomografiche, ha rilevato la buona qualità dei tessuti legnosi dei cedri, inserendoli nella classe di rischio B (rischio basso), ritenendo sufficiente presidio di sicurezza una corretta potatura, effettuata da ditta specializzata, con il duplice scopo di riequilibrare la chioma ed eliminare le parti secche.

Dunque non vi era alcuna effettiva necessità di provvedere all’abbattimento; e d’altro canto le delibere impugnate non contemplavano affatto la sostituzione degli alberi, rivelando che l’interesse perseguito era rivolto solo alla loro eliminazione: la piantumazione di altre essenze arboree avrebbe richiesto altra delibera, che in ipotesi avrebbe potuto non essere mai adottata.

In conclusione, le delibere impugnate vanno dichiarate nulle.

Non rileva in contrario la circostanza, dedotta dal Condominio, che in una precedente delibera del 19.6.2015, non impugnata, si fosse deciso di sostituire le due alberature. Tale deliberazione (peraltro assunta in patente difformità dall’o.d.g., che prevedeva la sola “approvazione preventivo spesa potatura n. 2 alberature di Cedrus Atlantica Glauca”), non è stata adottata all’unanimità dei condòmini, ma solo all’unanimità dei presenti, non potendo quindi rappresentare l’espressione di una volontà concorde dei condòmini volta all’eliminazione dei beni comuni ed essendo, pertanto, nulla anch’essa, a prescindere dal fatto che l’attrice (attraverso il proprio delegato) abbia concorso alla sua approvazione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara la nullità delle delibere assunte dall’assemblea del CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS) all’adunanza del 31.5.16 (quanto alle determinazioni relative al punto n. 2 all’o.d.g.) e del 17.11.16 (quanto alle determinazioni relative al punto n. 2 all’o.d.g.).

Condanna il CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS) alla refusione, in favore di L.B. delle spese di lite (omissis).

Roma, 24/02/2020

Il Giudice

Dott. Sebastiano Lelio Amato

Un secondo solo …….           

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