Sulla homepage del sito di Poste Italiane compare il seguente richiamo: “Informazioni riguardanti le misure di contenimento del virus COVID-19”.
Andando a cliccare sulla pagina, dopo le rassicurazioni, da parte del servizio pubblico, di prosecuzione delle attività postali necessitate, è dato leggere quanto appresso:
Modalità di erogazione del servizio di recapito
Al fine di contribuire alle misure di contenimento del virus COVID-19, in linea con le disposizioni adottate dalle competenti istituzioni, dal 6/3/2020 il recapito di invii raccomandati ed assicurati sull’intero territorio nazionale potrà essere effettuato, ai sensi degli artt. 21.1 e 25 Delibera 385/13/CONS, con le seguenti modalità: il portalettere provvederà all’immissione dell’invio nella cassetta domiciliare o in luogo con condizioni minime di sicurezza, informando il destinatario o altra persona abilitata di tale modalità di consegna ed attestandola, in qualità di incaricato di pubblico servizio, con la propria firma sui modelli di consegna e gli avvisi di ricevimento. È facoltà del destinatario o della persona abilitata richiedere, al momento del recapito, il rilascio dell’avviso di giacenza, con conseguente deposito dell’invio presso l’ufficio postale per il ritiro nei termini indicati nello stesso. In caso di assenza temporanea o rifiuto dell’invio, saranno applicate le consuete modalità di recapito.
La medesima procedura potrà essere applicata anche ai pacchi.
Gli invii in contrassegno o con consegna a mani proprie saranno depositati direttamente presso l’Ufficio Postale, previo rilascio dell’avviso di giacenza.
Per le notifiche a mezzo posta, tenuto conto della impossibilità di effettuare il recapito a mano, a tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, gli invii saranno direttamente depositati presso gli Uffici Postali e si darà corso agli adempimenti prescritti dall’art. 8 della legge 890/1982, con rilascio di “avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento”, (c.d. CAD). Tale operatività, adottata in emergenza sanitaria, sarà annotata altresì sull’avviso di ricevimento (Mod. 23L).
Infine, i servizi PosteInteractive e PostaTarget sono momentaneamente sospesi.
L’attuale emergenza sanitaria, nell’imporre le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, genera ricadute operative che non rendono possibile, allo stato, garantire il rispetto dei livelli di servizio previsti, fermo l’impegno di Poste Italiane a ridurre al massimo i possibili disagi.
Le modalità operative di cui sopra, sono state comunicate alla competente Autorità di regolamentazione del settore postale.
“Nulla quaestio” sulle modalità di rilascio delle notifiche a mezzo posta.
Il destinatario dell’atto dovrà andarlo a ritirare fisicamente presso l’ufficio postale di riferimento. Tra l’altro, trattasi senza dubbio di circostanza che ammette la movimentazione del cittadino sul territorio, al fine di adempiere al servizio di ritiro della busta presso l’ufficio comunicato sull’avviso “CAD”.
In merito alle raccomandate con ricevuta di ritorno, invece, le nuove modalità suscitano particolari perplessità dal punto di vista giuridico.
Il portalettere mette in cassetta la lettera raccomandata; ne rende informato il destinatario; spiega a quest’ultimo che l’avviso di ricevimento non potrà esser da lui firmato, per le ragioni di emergenza sanitaria al momento presenti, ma sarà firmato dal portalettere stesso; spiega sempre al destinatario che, in alternativa a questa modalità di consegna, si può chiedere il rilascio dell’avviso di giacenza al fine di ritirare la raccomandata nell’ufficio postale territorialmente competente.
Poste Italiane fa esplicito richiamo, al fine di giustificare la misura eccezionale intrapresa, alla Delibera n. 385/13/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di approvazione delle condizioni generali di servizio per l’espletamento del servizio universale postale.
Per un probabile errore materiale, il redattore della nota di Poste Italiane fa riferimento agli articoli 21.1 e 25 della Delibera suddetta, quando invece trattasi dell’Allegato A della Delibera.
Ad ogni modo, così recita l’art. 21.1, che appunto disciplina le spedizioni ed i ritiri della posta raccomandata (il successivo articolo 25 tratta invece del deposito presso l’ufficio postale in seguito alla mancata consegna nelle mani del destinatario):
Art. 21.1:
Ai fini delle attività di recapito, gli invii postali si distinguono in:
– invii semplici: invii di posta prioritaria, massiva, di prodotti editoriali. Il recapito è effettuato mediante immissione in cassette domiciliari di cui al successivo articolo oppure mediante consegna al destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli artt. 27, 28, 29, e 30.
– invii a firma: invii raccomandati, assicurati, atti giudiziari e pacchi. Il recapito è effettuato tramite consegna al destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli artt. 27, 28, 29, e 30, previa firma per ricevuta. In caso di impedimento alla firma da parte del destinatario, l’attestazione dell’avvenuta consegna è fornita dall’addetto al recapito in qualità di incaricato di pubblico servizio.
Ai sensi dell’art. 358 del codice penale, è incaricato di pubblico servizio chi, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio, per esso intendendosi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
Con il richiamo alla figura dell’incaricato di pubblico servizio parrebbe, però, che Poste Italiane voglia implicitamente assimilare la persona del portalettere a quella del pubblico ufficiale.
Occorrono, a questo punto, alcune precisazioni in punto di diritto.
Secondo dottrina e giurisprudenza, la nozione penalistica di atto pubblico è più ampia di quella civilistica:
A) per il codice civile, ai sensi dell’art. 2699 c.c., sono atti pubblici tutti quei documenti redatti, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale, autorizzato ad attribuire ai medesimi pubblica fede nel luogo dove gli atti sono formati. Dunque, notai e pubblici ufficiali. Non incaricati di un pubblico servizio.
B) per il codice penale sono invece atti pubblici quelli contemplati dall’art. 2699 c.c., ma anche quelli formati da un pubblico ufficiale o da un pubblico impiegato incaricato di pubblico servizio e compilati, con le prescritte formalità, per uno scopo di diritto pubblico, inerente all’esercizio della propria funzione o del pubblico servizio, al fine di comprovare un fatto giuridico o di attestare fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza ed aventi rilevanza giuridica (si veda la nota Sentenza della Cassazione n. 10414 del 17 luglio 1990).
Con il richiamo al concetto di “incaricato di pubblico servizio” sembrerebbe tuttavia che Poste Italiane voglia far riferimento proprio all’efficacia probatoria fidefacente dell’atto pubblico redatto da notaio o da pubblico ufficiale.
Par proprio che Poste Italiane sembra presumere che le attestazioni sull’avvenuto recapito della raccomandata, da parte del portalettere che in questi giorni consegna le raccomandate a firma, dovrebbero far prova fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 del codice civile, perché presuntivamente assimilabili ad un atto pubblico e facenti pubblica fede.
Già questa discrasia tra la figura del pubblico ufficiale e quella dell’incaricato di pubblico servizio lascia forti dubbi circa la regolarità della consegna della raccomandata secondo le modalità “provvisorie” autostabilite da Poste Italiane per questo periodo di emergenza sanitaria.
Ovviamente, si tratta di dubbi che potrebbero insorgere nel momento in cui il soggetto destinatario della lettera raccomandata contesti la ricezione all’interno di un giudizio, civile o penale che esso sia, oppure si avvalga della relativa eccezione per contestare, ad esempio, una futura pretesa impositiva di un’amministrazione, in ragione della mancata previa ricezione di un atto necessitato, o di un atto per il quale si prevede l’invio a pena di decadenza.
Va ulteriormente evidenziato, come rilevato in questi giorni anche da ADUC sul proprio sito, che proprio per l’attuale stato di emergenza dovuto alle misure sanitarie ed ai conseguenziali obblighi di distanza previsti dal Governo, non è affatto sicuro che il portalettere riesca ad identificare materialmente il destinatario della lettera raccomandata, o altra persona legittimata al ritiro (familiare convivente, addetto alla casa eccetera).
Il rischio, dunque, è che la lettera vada ritirata da persona estranea rispetto all’effettivo destinatario.
Tali linee direttive probabilmente condurranno ad una revisione delle modalità di consegna delle raccomandate da parte di Poste, essendo interessato del problema anche AGCOM.
ATTENZIONE AGGIORNAMENTO 17 MARZO 2020
Il Decreto Cura Italia (QUI il testo integrale del provvedimento) è intervenuto sulla materia, di fatto accogliendo l’interpretazione resa da Poste Italiane.
Questo, ovviamente, non fa venir meno i rilievi sovra spiegati in materia di attività accertativa da parte dell’incaricato portalettere.
Si riporta qui il testo dello stralcio normativo che interessa:
Art. 108
(Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale)
Comma 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di assicurare l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.
Un secondo solo …….
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