Non è lontano il momento in cui ci riattiveremo e riprenderemo i ritmi di vita normali… magari un po’ appesantiti da qualche chilo in più per via di una … “sperimentazione culinaria” che in questi giorni sta appassionando un po’ tutti, come è anche giusto che sia, anche per tirarci un po’ su di morale.
Però io mi voglio portare un po’ avanti e pensare alle diete dimagranti che potremmo farci suggerire da uno specialista medico (e solo e soltanto da lui).
Se il regime alimentare prescrittoci dal medico dovesse esser fonte di danno alla salute, è nostro diritto ottenere un risarcimento del danno, sia biologico sia economico sia morale.
Nel video qui sotto, inserito sul mio canale YouTube, tratto di una vicenda molto dolorosa, conclusasi con la morte di una donna sottoposta ad una dieta davvero scriteriata, da parte di un medico che le prescriveva un mix di farmaci altamente pericolosi, il principale dei quali era la fendimetrazina.
Se ne è occupata la Cassazione nel febbraio dello scorso anno.
Buona visione!
Qui è importante ricordare il lavoro ininterrotto dei NAS, sulle verifiche delle competenze professionali idonee alla prescrizione e rilascio di diete alimentari da parte di medici (o sedicenti tali).
Possono elaborare diete dimagranti diete soltanto le seguenti categorie di professionisti (altrimenti si tratta di esercizio abusivo della professione):
– il dietologo, ossia un laureato in medicina, con specializzazione di quattro anni in scienze dell’Alimentazione.
– il nutrizionista, ossia un laureato in biologia con specializzazione in dietetica o nutrizione. Egli può elaborare e prescrivere regimi alimentari per i propri clienti, però non può prescrivere farmaci come invece il dietologo.
– il dietista, ossia un operatore sanitario con diploma universitario. Egli gestisce e coordina le attività specifiche relative all’alimentazione in generale e alla dietetica in particolare; può formulare e porre in atto le diete prescritte dal medico, monitorando l’effettivo andamento quotidiano e le specifiche risposte da parte del paziente.
A tal riguardo, si evidenzia che la Sezione Sesta Penale della Suprema Corte, con Sentenza del 30 marzo 2017 rubricata al numero 20281, ha stabilito i confini al di là dei quali coloro che prescrivono una determinata dieta non possono andare, qualora non siano professionisti qualificati, come sopra individuati.
Precisa la Cassazione che l’individuazione dei bisogni alimentari dell’uomo attraverso schemi fissati per il singolo con rigide previsioni e prescrizioni, se non rappresenta un’esclusiva del solo medico biologo, può competere in via concorrente ad altre categorie professionali, per le quali viene comunque prescritta l’acquisizione di una specifica abilitazione, fatte salve le competenze stabilite nelle normative di settore.
Ma mai, proprio per le ricadute in termini di salute pubblica che tali prescrizioni assumono, tale attività può essere esercitate da persone che siano prive di competenza in tema sanitario.
Il caso sottoposto ai Supremi Giurici traeva origine da un sopralluogo presso centri sanitari gestiti da persone prive di abilitazione professionalizzante; ebbene, vennero reperite plurime schede alimentari personalizzate, con indicazione delle caratteristiche fisiche di ogni cliente sottoposto a valutazione, espresso “diario alimentare” con limitazione temporale di validità di tali indicazioni e previsione di revisione delle prescrizioni alle date indicate.
I gestori del centro furono condannati per esercizio abusivo della professione medica.