Rischio contagio: il lavoratore ha diritto di rifiutare la prestazione se non è rispettata la sicurezza

Coloro che appartengono alle categorie lavorative ancora attive, nonostante le limitazioni emergenziali, debbono prestare la loro attività nel rispetto della normativa igienico sanitaria prevista dall’ordinamento.

E’ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 a disciplinare le categorie merceologiche ammesse, ovvero quelle di pubblica utilità, quelle riferite ai farmaci ed ai prodotti agroalimentari, quelle inerenti gli impianti a ciclo continuo, l’aerospazio, la difesa, nonché le materie considerate “essenziali” dall’Allegato 1 del D.P.C.M. (con un’elencazione molto dettagliata ed inclusiva); possono continuare a svolgere l’attività anche i liberi professionisti (per i quali, tuttavia, in Lombardia ed in Piemonte le norme regionali vietano comunque l’attività).

Il 14 marzo 2020 è stato firmato dalle parti sindacali e dai rappresentanti dell’imprenditoria, un Protocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dai rischi di contagio e garantire ambienti di lavoro salubri.

lavoratore elettricista

Si prevede anzitutto l’obbligo di restare a casa con febbre oltre 37.5.

All’interno dell’azienda è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene.

Al momento dell’accesso alla sede di lavoro il personale può esser sottoposto al controllo della temperatura corporea.

Qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (ad esempio, gli operatori delle imprese di pulizie ed i manutentori), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali.

L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dell’area secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla ventilazione dei locali. Vanno garantite la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.

Particolare cautela necessita ogni attività che impone una distanza interpersonale minore di un metro, senza che sia possibile rinvenire altre soluzioni organizzative: in tale evenienza, occorre usare le mascherine e gli altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. E’ favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS.

Gli spostamenti all’interno dell’azienda devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali. Non sono consentite le riunioni in presenza.

Ma cosa succede se un’azienda non è in linea con le normative di sicurezza previste dall’attuale situazione di emergenza sanitaria?

Come già evidenziato in un mio articolo su questo blog, il lavoratore può rifiutare la prestazione ai sensi dell’art. 1460 del codice civile, laddove non siano rispettate le norme di sicurezza anti-contagio.

Sulla scorta di simili facoltà per il lavoratore, lo stesso Decreto Cura Italia (qui il testo completo) in materia di contratti pubblici, si pone a presidio della parte contraente che  opponga l’inadempimento dinanzi al mancato rispetto delle misure di contenimento del coronavirus.

In particolare, l’art. 91 rubricato “Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici” dispone quanto segue al comma 1:

All’articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti

Ebbene, l’art. 1218 del codice civile prevede che il debitore che non esegua esattamente la prestazione dal medesimo dovuta sia tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

A sua volta l’art. 1223 del codice civile prevede che la tutela risarcitoria debba ricomprendere tanto il danno emergente, quanto il lucro cessante.

Ciò stante, entrambe le disposizioni codicistiche sono escluse, qualora non vengano rispettate le misure di contenimento da COVID-19.

Lo stesso deve dirsi in materia di rapporto di lavoro.

I Tribunali del Lavoro escludono, a maggior ragione, la possibilità datoriale di irrogare sanzioni disciplinari verso quei lavoratori che rifiutano la loro attività, in presenza di condizioni critiche per la salute e la salubrità dell’ambiente aziendale.

In tale contesto, il disposto dell’art. 1460 del codice civile va letto unitamente a quello dell’art. 2087 del codice civile, secondo cui ogni imprenditore deve adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Venendo meno queste misure, è legittimo il rifiuto del lavoratore di prestare la propria attività all’interno dell’impresa.

Come pure trovano giustificazione gli scioperi che in questi giorni vengono proclamati dalle rappresentanze sindacali.

E’ nell’aria anche l’ipotesi di uno sciopero generale.

Così il Segretario della CGIL ai microfoni de La Repubblica (ripreso qui da Sky tg 24):

Difendere oggi la salute e la sicurezza di chi lavora” è “l’unico modo perché domani le fabbriche possano ripartire“.

Ed ancora: “Il premier può fermare lo sciopero. Non uccidiamo il futuro“.

Più in particolare, il sindacato ha ha chiesto al Governo di modificare il decreto sulla chiusura della attività non essenziali in senso più restrittivo, minacciando la reazione dei lavoratori in senso di sciopero generale, laddove non vengano certificate condizioni generali di sicurezza assoluta all’interno degli ambienti di lavoro.

 

Un secondo solo …….     

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