Coronavirus e lavoro: i riders hanno diritto a guanti, gel e mascherine

Con Decreto n. 886 del 01.04.2020, reso inaudita altera parte, il Tribunale del Lavoro di Firenze si è pronunciato sull’istanza giudiziale urgente formalizzata da un “rider” addetto alle consegne a domicilio di alimenti, affinché la società datrice di lavoro, sino a quel momento inadempiente, venisse condannata ad erogare al proprio personale tutti quei dispositivi di sicurezza, quali mascherine, guanti monouso, gel disinfettante e liquidi a base alcoolica, necessari al fine di preservare l’incolumità della prestazione.

Il Magistrato del Lavoro ha evidenziato che, sebbene il tipo di prestazione dovesse qualificarsi, stante la prospettazione resa dalla parte ricorrente, come “autonoma” e non subordinata, il rapporto di lavoro in essere pareva ricondursi ad un tipo di collaborazione coordinata e continuativa, sul modello di quelle previste dall’art. 2 del Jobs Act.

Ebbene, evidenziava il Tribunale, per questo tipo di collaborazioni, in un’ottica sia di prevenzione sia “rimediale”, giurisprudenza costante della Suprema Corte fa applicazione costante della disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Deve pertanto farsi applicazione anche delle statuizioni del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, laddove all’art. 71 è così statuito:

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;

c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;

d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’allegato VI.

(omissis)

Peraltro, il Magistrato del Lavoro non poteva non sottolineare la circostanza, ancor più grave se riferibile all’inadempimento datoriale, che la società committente avesse essa stessa consigliato ai propri collaboratori, ai fini dello svolgimento dell’attività di consegna dei cibi, l’utilizzo delle mascherine, dei guanti e degli altri presìdi protettivi, atteso il periodo di notoria emergenza epidemiologica.

Dopo evidenti rilievi anche in tema di “periculum in mora” e di tutela dell’indifferibile diritto alla salute del lavoratore, il Tribunale concludeva ordinando alla datrice di laovro di consegnare al ricorrente i seguenti dispositivi di protezione individuale, individuati analiticamente nella mascherina protettiva, nei guanti monouso, nei gel disinfettanti e nei prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino.

Si riporta il testo integrale del Decreto del Tribunale di Firenze:

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro

Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, letto il ricorso cautelare ante causam, ha pronunciato il seguente

DECRETO

A) Ritiene il giudicante che sussistano i presupposti per l’emissione dell’invocato decreto
cautelare inaudita altera parte, in quanto:

Fumus Boni Iuris

a) Il ricorrente è iscritto nella piattaforma della …………. s.r.l. e svolge in favore della stessa attività di cd. “rider”, consistente nel recapito di alimenti e cibi da asporto per conto di esercizi convenzionati della società in favore di clienti della piattaforma (doc. 4).

b) Pur se qualificabile come autonomo, il rapporto di lavoro de quo pare ricondursi a quelli disciplinati dall’art. 2 D.Lgs. 81/2015, per i quali, “in un’ottica sia di prevenzione sia “rimediale”, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato quando la prestazione del collaboratore sia esclusivamente personale, venga svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi ed al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente” (Cass., 1663/2020).

Inoltre, alla tipologia del rapporto in esame, per le modalità del suo svolgimento (cfr., docc. 2, 4, 6), può richiamarsi la disciplina del Capo V-bis del D.Lgs. 81/2015 (Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali), finalizzate a stabilire “livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all’articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali” (art. 47-bis, comma 1, D.Lgs. 81/2015); in particolare, è previsto che il committente che utilizzi la piattaforma anche digitale sia tenuto “nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1, a propria cura e spese, al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (art. 47-septies, comma 3, D.Lgs. cit.) e, quindi, anche al rispetto di quanto previsto dall’art. 71 del predetto D.Lgs. 81/2008.

c) E’ stato allegato che la convenuta, nonostante le richieste in tal senso del lavoratore (doc. 6-bis), non abbia messo a disposizione dello stesso dispositivi individuali di protezione contro il rischio COVID-19 (guanti, gel igienizzanti e prodotti di pulizia dello zaino), il cui utilizzo (quanto ai guanti ed alla mascherina) è stato consigliato dalla stessa convenuta ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa in questo periodo di notoria emergenza epidemiologica (doc. 8).

Periculum in mora

Sussiste il pregiudizio imminente ed irreparabile, in quanto la protrazione dello svolgimento dell’attività di lavoro in assenza dei predetti dispositivi individuali di protezione potrebbe esporre il ricorrente, durante il tempo occorrente per una pronuncia di merito, a pregiudizi, anche irreparabili, del diritto alla salute.

La natura del diritto coinvolto e l’attuale rischio di possibile contagio da COVID-19 durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sono tali che la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento; deve pertanto disporsi ai sensi dell’art. 669-sexies c.p.c. l’invocato provvedimento inaudita altera parte.

B) Il presente procedimento non soffre la sospensione ex lege disposta dall’art. 83, comma 1, D.L. 18/2020, in quanto rientrate tra le eccezioni espressamente previste dall’art. 83 co. 3 lett. a) (“procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona”).

Richiamata la disposizione dell’art. 83, comma 5, D.L. 18/2020 e rilevato che il Presidente del Tribunale di Firenze, in forza di quanto previsto da tale norma, ha disposto che per i procedimenti di lavoro e di previdenza sia adottata la modalità della trattazione scritta di cui all’art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020, con autorizzazione al deposito di note scritte e repliche e successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice (vd. punto d), pag. 3, del decreto n. 45/2020 del 24.3.2020), si assegna in questa sede il termine (nel rispetto della tempistica di cui all’art. 669- sexies c.p.c.) per la costituzione in giudizio della convenuta mediante deposito di apposita memoria, riservando all’esito – con successivo provvedimento – l’assegnazione alle parti dei rispettivi termini per il deposito di note scritte e di repliche, alla cui scadenza seguirà l’adozione dell’ordinanza del giudice di conferma, modifica ovvero revoca del decreto inaudita altera parte.

P.Q.M.

1) ordina a ……..s.r.l. la consegna al ricorrente Y.P. dei seguenti dispositivi di protezione individuale: mascherina protettiva, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino;

2) assegna a parte ricorrente termine fino al 7.4.2020 per la notifica a parte resistente del ricorso e del presente decreto, disponendo che parte resistente si costituisca in giudizio mediante deposito di memoria difensiva entro la data del 15.4.2020; si riserva all’esito di concedere alle parti, con separato provvedimento, termini per il deposito di note scritte e di replica, alla cui scadenza seguirà l’adozione dell’ordinanza di conferma, modifica ovvero revoca del decreto emesso inaudita altera parte.

Firenze, 1 aprile 2020
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano

 

Un secondo solo …….     

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