Multe per violazione del “lockdown”: quando fare ricorso?

Come chiarito nel mio video qui sopra, non intendo affatto istigare alla “mobilità indiscriminata” in questi giorni delicati dal punto di vista dei presìdi volti al contenimento dal contagio.

Tuttavia, situazioni di eccesso di zelo o di interpretazione non corretta della normativa, da parte di forze dell’ordine, chiamate in ogni caso a presidiare il territorio ed effettuare controlli “a tappeto” con tour de force estenuanti, sono successe nei giorni scorsi, e potrebbero rinnovarsi ancora.

Ero rimasto davvero dispiaciuto dalla notizia, diffusa dal quotidiano “Il Tirreno” lo scorso 17 aprile, di una famiglia multata dalla polizia perché fermata con il proprio autoveicolo in strada, diretta verso l’ospedale di Pisa ed intenta nel condurre la propria bambina ad una visita oncologica molto importante. Il buon senso ha voluto che questa situazione si ricomponesse dopo poche ore, con un annullamento (quasi) fulmineo in autotutela dell’iniqua sanzione irrogata alla famiglia.

Altri esempi sono stati rammentati nel video inserito sul mio canale YouTube.

Ebbene, nei casi in cui il cittadino ritenga di esser vittima di una sanzione irrogata su basi inique, è possibile resistere alla pretesa di pagamento derivante dall’irrogazione della sanzione.

Rammentiamo anzitutto a noi stessi le ipotesi tassative che consentono di uscire dal regime di “lockdown” richiestoci dallo Stato: sono consentiti gli spostamenti da casa motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (per esempio, dover fare la spesa o comprare beni necessari) o per motivi di salute.

E’ vietato trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per motivi di assoluta urgenza o per motivi di salute.

È vietato anche ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

I motivi dello spostamento devono essere dimostrati, anche mediante autocertificazione, che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze dell’ordine statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni potrà essere oggetto di controlli successivi; la non veridicità di quanto dichiarato costituisce reato.

Ebbene, nei casi in cui, all’esito di un controllo, si venga sanzionati, ma si intenda resistere alla sanzione irrogata, anzitutto occorre evitare il pagamento del verbale, pena l’impossibilità di formalizzare le proprie contestazioni.

E’ poi possibile inviare scritti difensivi entro trenta giorni dal momento in cui si riceve il verbaleil termine però rimane sospeso fino al 15 maggio, dunque inizierà a maturare solamente a decorrere dal 16.05.2020.

L’autorità che ha irrogato la sanzione dispone di cinque anni per svolgere la propria istruttoria interna; se accoglie il ricorso, il verbale sarà annullato in autotutela; altrimenti, verrà notificata al trasgressore ordinanza d’ingiunzione, del valore doppio dell’importo della prima sanzione.

Quest’ordinanza è impugnabile a sua volta, davanti al Giudice di Pace, entro trenta giorni dal perfezionamento della relativa notifica.

Un secondo solo …….     

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