I matrimoni con lune di miele già prenotate per i giorni a venire, i periodi di vacanza attesi per lunghi mesi, le mete da sogno ambite nel grigiore delle giornate invernali, purtroppo in questo periodo impongono un’ulteriore attesa da parte dei viaggiatori, loro malgrado bloccati dall’emergenza sanitaria.
Voglio brevemente riepilogare la normativa cui far riferimento, laddove l’agenzia o il tour operator organizzatore del pacchetto turistico, dovessero opporre dinieghi rispetto alle richieste di recesso (rectius, risoluzione per impossibilità sopravvenuta) e conseguente rimborso degli anticipi corrisposti, o comunque diano seguito a condotte che ledono i diritti dei viaggiatori.
L’art. 41 del Codice del Turismo (D.lgs. 23 maggio 2011 n. 79) statuisce che in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
A sua volta, l’art. 12 della Direttiva UE 2015/2302 così recita:
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Gli Stati membri assicurano che il viaggiatore possa risolvere il contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico da parte del viaggiatore ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore può essere tenuto a pagare all’organizzatore spese di risoluzione adeguate e giustificabili. Il contratto di pacchetto turistico può specificare spese di risoluzione standard ragionevoli, calcolate in base al momento della risoluzione del contratto prima dell’inizio del pacchetto e ai risparmi e agli introiti previsti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. In assenza di spese di risoluzione standard, l’importo delle spese di risoluzione corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi e degli introiti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. Su richiesta del viaggiatore l’organizzatore fornisce una motivazione dell’importo delle spese di risoluzione.
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Fatto salvo il paragrafo 1, il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell’inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
A tali normative, si è sovrapposto quanto previsto dall’articolo 28 comma V del D.L. n. 9 del 2020 laddove si è statuito che, in caso di recesso da parte del consumatore, l’organizzatore possa offrire un pacchetto alternativo, restituire il prezzo o emettere un voucher a favore del consumatore, in caso di annullamento di vacanze già prenotate.
I voucher sono di importo pari al dovuto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.
La scelta qui verrebbe lasciata alla discrezione dell’agenzie, del tour operator, e comunque del soggetto organizzatore del viaggio.
In questo modo, però, sorgono evidenti contrasti con il Codice del Turismo, perché il viaggiatore ad esempio potrebbe perdere la possibilità di utilizzare l’eventuale voucher proposto, da applicare entro l’anno, per impossibilità personali.
Inoltre, la normativa governativa si pone come oggettivamente limitante, rispetto alle tutele generali previste per il consumatore.
La Commissione europea, tramite Comunicazione del 18.03.2020 ha evidenziato che i Regolamenti dell’Unione Europea in vigore lasciano al passeggero la scelta se chiedere il rimborso del prezzo o il voucher sostitutivo.
Va detto che la Commissione è stata molto dura con le scelte dei singoli Paesi membri di “sovrapporre” normative interne emergenziali, rispetto alle chiare ed inequivoche norme europee:
A fronte dell’epidemia di Covid-19 sono state in alcuni casi adottate norme nazionali specifiche che impongono ai vettori l’obbligo di rimborsare i passeggeri o di rilasciare loro un buono nel caso in cui il passeggero non abbia avuto la possibilità di prendere un
volo che sia stato regolarmente effettuato.Le misure nazionali di questo tipo non rientrano nell’ambito di applicazione dei regolamenti dell’UE sui diritti dei passeggeri. Non sono quindi trattate nei presenti orientamenti, che vertono unicamente sull’interpretazione delle norme sui diritti dei passeggeri adottate dall’Unione.
La tutela superiore del consumatore si attesta come sovraordinata rispetto ad una normativa emergenziale le cui intenzioni erano quelle di fornire un sussidio ulteriore e più rapido per i contraenti di pacchetti turistici, ma che invece, esattamente al contrario, si vedono in questi giorni iniquamente “castrati” da risposte negative delle agenzie di viaggio, le quali fondano le loro censure proprio su quella normativa governativa ed emergenziale.
Una volta di più, il legislatore (emergenziale) lungi dal chiarire le cose, le ha notevolmente intricate.
Peraltro, in palese contrasto con norme di tutela sovranazionale, proprie dell’Unione Europea, peraltro già ampiamente recepite all’interno dell’ordinamento.
Rivolgersi ad uno studio legale prima di qualsiasi mossa, in questo caso specifico, è ancor più consigliato.
Un secondo solo …….
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