I diritti di visita del genitore non collocatario nella fase “uno” e nella fase “due”

Sono all’ordine del giorno le problematiche che il genitore non collocatario (nella stragrande maggioranza dei casi, senza volersi nascondere dietro un dito, il papà) incontra durante questi giorni di “lockdown”, nell’esercizio del proprio diritto di visita dei figli minori.

I sentimenti di protezione, tenerezza, amore paterno sono mirabilmente ritratti dall’artista Margarita Sikorskaia, la quale riesce ad esprimere in modo grandioso, la semplicità unita alla forza dell’affettività che lega un padre al proprio figlio.

Eppure, proprio questi sentimenti connessi al doveroso esercizio della paternità all’interno di una bigenitorialità adeguatamente applicata nel rapporto quotidiano, trovano in questi giorni numerosi freni, a causa di dinieghi che spesso vengono opposti dalla genitrice collocataria.

Spesso, infatti, ragioni di sicurezza sanitaria vengono frapposte alla regolarità dell’esercizio del diritto di visita e di pernotto.

Ha suscitato molta attenzione un’Ordinanza del 26 marzo 2020 resa dal Tribunale Civile di Bari (qui il testo integrale), che ha evidenziato come il diritto-dovere dei genitori e dei figli di incontrarsi dovrebbe intendersi come “recessivo” rispetto ai vincoli sanitari in vigore in questi giorni. Inoltre veniva aggiunto che non sarebbe verificabile, nel momento in cui il bambino farebbe rientro dalla casa del genitore non collocatario, se il minore sia stato eventualmente esposto o meno a rischi sanitari, per cui l’incertezza non consentirebbe l’esercizio né delle visite, né tanto meno, dei pernotti.

Con un’impostazione diametralmente opposta, il Tribunale Civile di Roma ha invece evidenziato, con Ordinanza del 7 aprile 2020, (qui riportata da Il Sole 24 Ore), che l’attuale situazione di emergenza non può interrompere i diritti di visita: infatti, se si adottano le opportune e dovute cautele, non sussiste alcun rischio nel garantire la prosecuzione su basi di regolarità dei diritti di visita.

Dunque, l’epidemia non va strumentalizzata al fine di interrompere o limitare le visite in modo soggettivo.

Sia osservato che il Decreto del 26 aprile 2020, che introduce la fase “due” a decorrere dal prossimo 4 maggio, certifica una volta di più i diritti di visita tra genitore non collocatario e figli minori, nei limiti regionali: all’art. 1 lettera A viene infatti evidenziato che sono consentiti gli spostamenti motivati da situazioni di necessità e si considerano “necessari” gli spostamenti per incontrare i propri congiunti.

Sempre il Decreto, nell’assicurare tali movimentazioni, richiede che vengano rispettati i divieti di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro, facendo altresì utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie.

Un secondo solo ….…     

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