In materia di RCA auto, l’art. 125 comma 2 bis del Decreto Cura Italia convertito, con modificazioni, in Legge 24 aprile 2020 n. 27 statuisce che possono essere sospesi, dietro richiesta dell’assicurato e sino al 31 luglio 2020, i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
La sospensione avrà effetto dal giorno in cui l’impresa di assicurazione ha ricevuto la richiesta di sospensione da parte dell’assicurato e sino al 31 luglio 2020.
Andrà dunque formalizzata istanza per il tramite dell’agenzia di zona che gestisce la polizza, o anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede legale della compagnia assicurativa, o posta certificata.
Le società assicuratrici non possono applicare penali od oneri di qualsiasi tipo in danno dell’assicurato richiedente la sospensione.
La durata dei contratti, nel caso in cui l’assicurato formalizzi istanza di sospensione, è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione, senza che siano previsti oneri di sorta e costi ulteriori.
Ovviamente, l’assicurato è chiamato ad una condotta assolutamente diligente e scevra da malizie, poiché viene previsto che durante il periodo di sospensione, l’autovettura per la quale viene applicato il regime di sospensione non può in alcun caso né circolare né stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica.
Conseguentemente, chi avrà chiesto la sospensione dovrà custodire il veicolo in un luogo privato, in quanto per tutta la durata della sospensione esso sarà temporaneamente privo dell’assicurazione obbligatoria contro i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione.
Ulteriore emendamento approvato in sede di conversione del Decreto Cura Italia, è quello che permette di prorogare la validità delle polizze assicurative sia sui contratti già scaduti e non ancora rinnovati, sia su quelli che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 ed il 31 luglio 2020.
A tal riguardo, l’art. 170-bis comma 1 del D. Lgs. n. 209/2005 già prevede un lasso temporale di quindici giorni di tolleranza, oltre la naturale scadenza del contratto di assicurazione, entro cui la società di RCA deve comunque mantenere la polizza.
Adesso la normativa emergenziale aggiunge ulteriori quindici giorni, a causa dell’eccezionalità epidemiologica.
Pertanto, gli autoveicoli saranno sempre coperti nei trenta giorni successivi al naturale scadere di una polizza di assicurazione RCA, purché tale lasso temporale (precisa la norma) si verifichi entro il 31 luglio 2020.
Tale periodo di comporto è applicato avuto riguardo ai contratti scaduti e non ancora rinnovati, o che scadranno, nel periodo complessivamente compreso tra il 21 febbraio u.s. e il prossimo 31 luglio.
Si presti particolare attenzione: la proroga della validità della copertura assicurativa è stata estesa esclusivamente alla RC Auto, non alle altre eventuali coperture di carattere “accessorio”, come sono la polizza furto ed incendio, gli atti vandalici eccetera.
Infine, per quanto riguarda il bollo auto, la Regione Lazio ha deciso di posticipare al 30 giugno il relativo pagamento annuo, senza applicare sanzioni nè interessi.
Sono state azzerate tutte le multe elevabili a causa del ritardato pagamento del bollo riferito a tale lasso temporale.