Come noto, il Decreto Rilancio (D. L. n. 34/2020) ha statuito (all’art. 152) che nel periodo intercorrente tra la sua data di entrata in vigore (19 maggio) ed il 31 agosto 2020, restano sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data, se provenienti dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo dei soggetti riscossori privati di cui all’art. 53 D. L. n. 446/1997.
Si tratta dei p.p.t. aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità ed il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente data di entrata in vigore del Decreto Rilancio sia, per ipotesi, intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione.
Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima dell 19 maggio e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione e ai soggetti privati iscritti all’albo.
Lo scorso 17 giugno sono intervenuti ulteriori chiarimenti da parte dell’INPS; quest’ultima, con messaggio n. 2479 ha ulteriormente evidenziato che il beneficio riguarda tutte le prestazioni a sostegno del reddito che l’Istituto eroga in sostituzione della retribuzione o a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano, dunque, nell’ambito di applicazione della disposizione in esame le seguenti indennità:
- NASpI
- DISCOLL
- Disoccupazione Agricola
- Anticipazione NASpI
- TFR del Fondo di Garanzia.
- Integrazioni salariali (CIGO, CIGS, CIGD, CISOA, Assegno ordinario, Assegno di
solidarietà) - Malattia e maternità
Durante il periodo interessato dalla sospensione di cui al citato articolo 152, le Strutture territoriali INPS non devono procedere ad effettuare nuove trattenute o predisporre versamenti in favore dei creditori pignoratizi indicati nel paragrafo 2, posticipando tutte le relative attività allo scadere del trimestre, salve ulteriori modifiche di legge eventuali.
Gli accantonamenti che fossero stati effettuati dopo il 19 maggio 2020 devono essere resi nuovamente disponibili in favore dei soggetti pignorati tramite l’opzione “Restituzione Totale” presente in procedura Gestione Pagamenti a terzi.
Qualora, durante il periodo di sospensione, intervengano ordinanze di assegnazione, le Strutture territoriali saranno tenute ad effettuare i versamenti riferiti agli accantonamenti effettuati antecedentemente all’obbligo di sospensione.
Al termine del periodo stabilito dalla norma, dovranno essere riattivati gli accantonamenti sospesi, secondo i limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sulle mensilità ancora in corso di pagamento, ove presenti.