Due casi per la Cassazione: quando la coppia separata riprende la convivenza… e quando “lui” non vuole avere figli…

La Guerra dei Roses, romanzo tragicomico di Warren Adler portato alla ribalta nel 1989 da una brillante trasposizione cinematografica, è una sorta di Zibaldone del conflitto di coppia, quando le liti e le incomprensioni tra gli ex coniugi deflagrano nella vera e propria guerra personale, addirittura disconoscendo affetti reciproci, pur ancora presenti, che però vengono sopiti dalla bramosia di litigio, come se la recita del proprio ruolo prendesse il sopravvento sul sentimento autentico.

I Giudici di Piazza Cavour sono costantemente sollecitati da nuovi casi giudiziari riferiti a crisi familiari, più o meno burrascose.

Lo scorso 16 giugno sono state pubblicate due Ordinanze molto significative in materia familiare.

Con Ordinanza 11633 la Sezione Sesta Civile della Cassazione interviene nel caso in cui viene richiesto l’annullamento in sede ecclesiastica del matrimonio e la conseguenziale delibazione in sede civile, “per esclusione della prole e dell’indissolubilità da parte dell’uomo”, ossia perché il marito non intendeva avere figli con la propria consorte (circostanza, quest’ultima, sottaciuta alla donna prima di contrarre il vincolo di coniugio).

Per quanto riguarda le regole canoniche del matrimonio, esso deve essere sorretto dai “bona matrimonii“, ossia da tutte le caratteristiche proprie del sacro legame, la cui esclusione, anche da parte di uno soltanto dei coniugi, viene ritenuta motivo idoneo per ottenere una declaratoria d’invalidità canonica del vincolo.

Sant’Agostino individuava i “bona matrimonii” nelle seguenti qualità:

  1. fides, ossia la fedeltà esclusiva reciproca tra i coniugi
  2. proles, ossia la volontà procreativa in capo ad entrambi i coniugi
  3. sacramentum, ossia l’indissolubilità del vincolo contratto

e ciò in antitesi rispetto ad adulterio, negazione dei concepimenti e divorzio, ossia le figure opposte ai “bona” propri del sacro legame matrimoniale.

Ebbene, per ottenere una sentenza di delibazione civile della pronuncia di scioglimento resa dal tribunale ecclesiastico, accertativa dell’assenza di un “bonum matrimonii” da parte di uno soltanto degli sposi, la contrarietà con l’ordine pubblico deve negarsi quando questa assenza non sia rimasta sul piano di una mera “riserva mentale”, ma sia stata esplicitata verso l’altro coniuge.

Ebbene, la Cassazione rilevava come, nel caso sottoposto al proprio esame i giudici di merito avessero verificato che non fosse stata dimostrata la conoscenza o conoscibilità, da parte della moglie, dell’intima convinzione del marito di escludere l’indissolubilità del matrimonio o di escludere la possibilità di avere figli.

In particolare, da nessun atto emergeva che la riserva mentale del marito in ordine ai “bona matrimonii” fosse stata manifestata alla consorte, nè che fosse conosciuta o conoscibile dalla stessa.

Di qui l’impossibilità di delibare la sentenza di annullamento resa dal Tribunale ecclesiastico.

* * *

Molto più “prosaico” è invece il caso analizzato dall’Ordinanza n. 11636.

In questa fattispecie veniva proposto ricorso avverso la Sentenza resa dalla Corte d’Appello di Milano, la quale non riteneva procedibile la domanda di scioglimento degli effetti civili di un matrimonio, poiché durante l’istruttoria era emerso che i due coniugi, successivamente alla separazione, avevano ripreso la convivenza.

Di fatto la coppia aveva dato seguito ad una riconciliazione.

E con la ripresa della convivenza per un lungo periodo (nella specie, ben otto anni, sebbene senza “condivisione” dello stesso letto) la successiva domanda di scioglimento del matrimonio civile deve esser dichiarata sempre improcedibile.

Come emergeva dall’istruttoria di merito, per intervenuta escussione di testimoni, si era appurato che il marito avesse raggiunto la moglie, trasferitasi a Londra insieme ai figli, e con lei avesse ripreso la vita familiare.

I Supremi Giudici precisano ulteriormente in questa fattispecie che non può dirsi che non si fosse consumata una vera e propria riconciliazione tra la coppia, neppure alla luce della circostanza che nel frattempo il marito continuava a corrispondere una somma a titolo di mantenimento dei figli.

Ciò in quanto il versamento di una somma unitaria o di importi periodici non è di per sè incompatibile con la riconciliazione delle parti.


Un secondo solo ….…     

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