Il danno da mancato riconoscimento del figlio

Strepitosa fu l’interpretazione nel film (datato 2008) The Wrestler di Darren Aronofsky, da parte di un grandissimo Mickey Rourke, lottatore attempato, malinconico e solo, vecchia gloria del ring ma perdente nelle relazioni umane e soprattutto nel rapporto con la figlia, lasciata crescere da sola senza supporto paterno.

La figura paterna detiene un’importanza fondamentale nella vita di un figlio.

Secondo le teorie psicologiche inerenti i rapporti endofamiliari, è il padre ad avere il delicato compito di “separare” un bambino dalla “protezione” materna, aiutandolo ad iniziare un percorso autonomo verso il futuro, per poter un giorno “camminare con le proprie gambe”.

The Wrestler Stephanie

 

Senza l’ausilio paterno è arduo per un figlio entrare in modo corretto nell’età adulta, assumersi le proprie responsabilità, decidere la propria strada.

Così l’insigne psicologo Paolo Ferliga (qui la relazione integrale):

Privi del padre … i figli faticano ad entrare nel tempo, della storia e della vita: non crescono più, restano per sempre adolescenti. Dal punto di vista psicologico ciò comporta una trasformazione preoccupante: il Super-io infatti, una specie di giudice interno che secondo Freud riveste un ruolo fondamentale nella formazione della personalità e nel suo orientamento morale, muta radicalmente la sua natura. Venuta meno l’autorità paterna, che ben presto trascina con sé anche quella materna, il modello da interiorizzare non è più costituito dagli ideali e dai valori dei genitori, ma da quello dei pari, dei fratelli e delle sorelle. Questo nuovo modello però, privo di un riferimento alla dimensione verticale dei valori, risponde sempre più alle regole imposte dal mercato e dalla società dei consumi. Venendo meno il giudice interno, ad esso si sostituisce un giudice esterno che invita l’individuo a cercare sempre e soltanto il pubblico consenso

Il danno è anche di natura prettamente affettiva, derivante dall’assenza protratta della figura paterna in sé e dall’impossibilità di poter contare sulla stessa durante la crescita.

Dunque, un danno da assenza, che nel mondo del diritto viene parametrato sulla base dei valori tabellari del danno da morte, che vanno poi personalizzati in base alla situazione specifica (con un possibile aumento dovuto al disinteresse dimostrato da un padre totalmente assente, ed una possibile parallela diminuzione derivante dalla possibilità, per il futuro, di recuperare il rapporto fino ad oggi inesistente).

Avviene spesso che unitamente all’azione di riconoscimento di paternità, un figlio proponga anche domanda risarcitoria volta, appunto, a vedersi riconoscere il risarcimento del danno da mancato riconoscimento.

Se ne sono occupati i Supremi Giudici in una notissima Sentenza del 16 febbraio 2015 resa dalla Sesta Sezione Civile.

In quella sede la Cassazione evidenziò che il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di una figlia – come accertato in sede di merito – integrasse da un lato, la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, e determinasse, dall’altro lato, una immancabile ferita di quei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, che trovano nella Carta Costituzionale (in particolare, gli articoli 2 e 30), e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento, un elevato grado di riconoscimento e di tutela. 

Particolare risonanza ha avuto un’eclatante Sentenza del Tribunale di Bari del 20 aprile 2017, rubricata al numero 2075 (e qui riportata dall’eccellente rivista telematica “Diritto e Famiglia“), che statuì un risarcimento pari a centomila euro in favore di una figlia di quaranta anni, cui il padre aveva sempre negato il riconoscimento, pur perfettamente consapevole della consanguineità sin dalla nascita.

Anzitutto il Giudice barese censurava lo stesso comportamento processuale del convenuto, valutabile dal giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c., posto che sin dalla comparsa di costituzione l’uomo aveva assunto un contegno processuale di estrema chiusura negando anche di aver avuto una relazione con la madre dell’attrice, ravvedendosi parzialmente solo all’esito delle prove genetiche disposte dal Magistrato e dichiarando in sede di precisazione delle conclusioni di essere disposto a riconoscere la parte istante (condotta cui non fece seguito alcuna fattiva azione), ma solo se ella avesse rinunciato alla domanda risarcitoria del danno da mancato riconoscimento.

A tali elementi si aggiungeva la CTU sul DNA del rivendicato padre, le cui risultanze evidenziavano una probabilità di paternità pari al 99,9999999%. 

Quanto alla lamentata violazione dei doveri genitoriali, che vedeva la parte attrice esser cresciuta, suo malgrado, senza la figura paterna al proprio fianco, il Tribunale barese evocava specifiche lacune che minavano la crescita lungo gli anni della figlia “rinnegata”: il mancato conseguimento della posizione sociale confacente a quella del padre biologico, la violazione del diritto a ricevere cura, educazione e protezione da parte di entrambi i genitori e, più in generale, la privazione della figura paterna in sé e per sé, quale punto di riferimento fondamentale soprattutto nella fase di crescita di un figlio.

Particolare durezza nella posta risarcitoria da parte del Tribunale barese veniva adoperata anche in considerazione del contegno tenuto dall’uomo, il quale lungo l’istruttoria veniva clamorosamente smentito dalle risultanze documentali, consistenti in fotografie, cartoline, lettere, manifestazioni di “cordialità” verso la madre dell’attrice: elementi, questi, che confermavano tutti l’intervenuta conoscenza dello stato di paternità sin dalla nascita della figlia.

Inoltre non mancava il Giudice di rilevare che l’entità del risarcimento dovesse parametrarsi anche alle condizioni personali e sociali del padre, avendo ogni figlio diritto ad un livello di vita correlato alle possibilità economiche dei genitori.

In tal senso, venivano considerate anche le possibilità esistenziali che l’attrice avrebbe fruito laddove il padre l’avesse riconosciuta quale figlia sin dall’origine: istruzione, attività professionale, inserimento sociale, livello di vita, capacità economiche.

Un secondo solo ….…     

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