Edilizia popolare: cause di non punibilità delle occupazioni abusive e verifica della correttezza delle assegnazioni

Il veneziano Federico Zandomeneghi è stato il pittore italiano che più ha colto le forme e gli ideali della pittura impressionista parigina.

Prima di partire verso la Francia, però, questo artista vissuto a cavallo tra Otto e Novecento dà vita nel 1872 alla mirabile opera Impressioni di Roma, oggi custodita alla Pinacoteca di Brera.

Impressioni di Roma di Federico Zandomeneghi

Con tratti che prendono ispirazione dalla scuola dei macchiaioli toscani, cui il pittore rivolse le proprie attenzioni in giovane età, Zandomeneghi riporta su tela la vita di tanti poveri nullatenenti che purtroppo affollavano dolenti le strade della Città Eterna in epoca post-unitaria, quando la città, diventata Capitale del Regno da pochi anni, doveva fronteggiare i problemi dell’indigenza e delle condizioni di vita misere di grandi strati della popolazione.

Suscitano particolare richiamo evocativo gli atteggiamenti dei mendicanti, ritratti sulla scalinata romana della Basilica di Santa Maria in Aracoeli, che consumano un piatto caldo elargito dalle istituzioni ecclesiastiche.

In particolare non possono non essere commiserate quelle madri che, insieme ai loro figlioletti, occupano la famosa scalinata ai lati del Campidoglio.

Zandomeneghi particolare

La magistratura si è spesso occupata delle condizioni di indigenza dei cittadini, spesso individuando tale oggettiva situazione come causa di non sanzionabilità a livello amministrativo o tributario, o come scriminante, o ancora, come motivo di mancato addebito di incriminazioni.

Lo scorso 2 dicembre 2020 la Sezione Seconda Penale della Cassazione con Sentenza 37834 si è occupata del caso di una giovane madre, che aveva abusivamente occupato un appartamento privo di gas, acqua ed energia elettrica, di proprietà dell’Istituto autonomo case popolari.

La donna aveva ammesso i fatti, spiegando che all’epoca versava in una situazione di grave difficoltà economica ed era stata ospite a casa della madre insieme ai due figli minori, sino a quando non aveva occupato il detto alloggio che aveva poi liberato dopo circa un anno quando, avendo trovato lavoro, si era trasferita all’estero.

La corte di appello, dopo aver escluso nel caso in esame l’applicazione della causa scriminante dello stato di necessità, in ragione del lungo periodo in cui si è protratta l’occupazione senza titolo dell’alloggio, ha tuttavia ritenuto di riconoscere in suo favore la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’articolo 131 bis codice penale, in ragione delle precarie condizioni economiche in cui versava l’imputata al momento dell’occupazione, della sua condizione di incensurata e della costatazione che dopo circa un anno aveva rilasciato l’immobile per trasferirsi all’estero.

I Supremi Giudici confermano suddette valutazioni evidenziando come sia vero che  i motivi che spingono un soggetto a delinquere e le condizioni di vita dell’autore della condotta non possono essere valutati per verificare o meno la sussistenza della “tenuità del fatto”; tuttavia, nel caso di specie la situazione di difficoltà economica in cui versava l’imputata e l’esigenza di garantire una situazione alloggiativa più stabile per i figli piccoli, confermate dalla circostanza che appena ha trovato lavoro ha liberato l’immobile, possono essere presi in considerazione poiché incidono sull’intensità del dolo manifestato dall’imputata, che è stata spinta a delinquere per far fronte a situazioni di difficoltà.

La tematica dell’edilizia residenziale pubblica è tuttora molto viva nelle grandi città.

E’ di questi giorni il contenzioso che occupa la magistratura amministrativa romana in merito alle assegnazioni di case di edilizia residenziale pubblica a prezzi da edilizia agevolata, pari all’ammontare del canone concordato con uno sconto del 30 per cento.

Il Bando dichiarava che potevano partecipare cittadini con un reddito un po’ più alto rispetto a quello necessario per entrare in graduatoria per l’assegnazione di una casa popolare: tra un minimo di 22.697 euro, ed un massimo di 44.969 euro.

La misura, dunque, era destinata a quelle famiglie che sono troppo ricche per avere accesso ad una casa popolare ma che non riescono a sostenere affitti a prezzo di mercato.

Come spiega il quotidiano Roma Today, la decisione di concedere in locazione parte del patrimonio di proprietà del Comune stabilendo canoni concordati, facendo riferimento alla Legge sull’edilizia privata n. 431 del 1998, è stata osteggiata da una sigla sindacale, secondo la quale quella normativa non può essere applicata all’edilizia residenziale pubblica.

La questione, molto delicata, è tuttora all’attenzione del TAR Lazio.

Un secondo solo ….…     

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