Caduta su marciapiede “insaponato”… quali responsabilità?

Sonya Sklaroff è una pittrice statunitense contemporanea che si dedica alla realizzazione di mirabili scorci di vita cittadina newyorkese, immersi tra le strade dell’immensa metropoli, con un gusto descrittivo vivido e curioso ed uno straordinario uso delle luci e delle ombre.

L’artista esalta le emozioni che regala il contesto metropolitano, spesso caotico e sovraffollato, ma sempre foriero di tanti “micro-messaggi” trasmessi dalla vita che brulica tra i marciapiedi e le piazze, come pure dai giochi di colore che regalano le insegne luminose, i cartelli, i manifesti.

Sklaroff paesaggio newyork

Il diritto subentra in mille modi all’interno delle vite metropolitane, dai problemi degli stabili condominiali a quelli degli esercizi commerciali, dalla violazione delle norme sulla circolazione dei veicoli fino agli incidenti, sia automobilistici, sia di altro genere, come quelli che avvengono sui marciapiedi cittadini.

Lo scorso 21 gennaio 2021 i Supremi Giudici sono intervenuti nuovamente in tema di caduta di un malcapitato passante su un marciapiede cittadino, questa volta però individuando una responsabilità non in capo all’ente custode della pubblica via, ma in capo a colui che costituiva la causa scatenante l’evento lesivo.

Si tratta dell’Ordinanza 1107/2021 resa dalla Sesta Sezione Civile della Cassazione.

I Giudici di legittimità sono interessati di un infortunio occorso in conseguenza dello scivolamento sull’acqua insaponata, incautamente gettata da una persona che, pur non avendo un rapporto di lavoro subordinato con l’esercizio commerciale che si trovava in quel marciapiede, ne era collegata in ragione di un rapporto di “preposizione”.

A tal riguardo, i Supremi Giudici richiamavano la loro nota giurisprudenza in tema di “responsabilità dei padroni e dei committenti” ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, secondo la quale il preponente è tenuto a rispondere dei fatti illeciti commessi non solo dai propri dipendenti, ma anche da tutte le persone che hanno agito su suo incarico o per suo conto.

Ciò in quanto l’art. 2049 cod. civ. non richiede affatto, quale presupposto, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato; peraltro, la responsabilità del padrone o del committente per il fatto del commesso sussiste anche quando, per ipotesi, non sia stato individuato l’autore materiale dei danno, ove sia comunque certo che questi sia un incaricato o preposto di quello.

Si parla, a tal riguardo, anche di rapporto di “occasionalità necessaria”, nel senso che le mansioni affidate al proprio referente, non necessariamente dipendente subordinato, hanno reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, a nulla rilevando che tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell’ambito dell’incarico, o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, magari in trasgressione degli ordini ricevuti.

Ovviamente, il rapporto di occasionalità necessaria postula pur sempre che il referente/dipendente abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità personali proprie, cui il preponente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe.

Nel caso che ci occupa, si trattava di un negozio di profumeria, la cui referente responsabile decideva di gettare dell’acqua “saponata” sul pubblico marciapiede antistante, al fine di igienizzare la strada, ma così facendo ingenerando un pericolo, peraltro non segnalato in alcun modo, per i malcapitati pedoni.

Una volta appurato il rapporto di preposizione e la persecuzione di finalità coerenti da parte del preposto, unica esimente per escludere la responsabilità in capo preponente sarebbe stata quella di provare il caso fortuito.

Non costituirebbero, invece, cause d’esclusione della responsabilità i rilievi eventuali circa la piena visibilità del marciapiede bagnato, e che la situazione di pericolo era prevedibile ed evitabile con la dovuta attenzione, posto che, nella situazione di rischio che proviene dal pavimento bagnato, il custode deve sempre prevenire il pericolo della caduta con adeguate misure di sicurezza o segnalazioni di pericolo ed esercitando i poteri di vigilanza che gli competono.

Un secondo solo ….…     

warn

Se vuoi il mio Studio è a disposizione per un primo contatto informale su WhatsApp!

whatsapp_318-136418

CLICCA QUI E SCRIVIMI CON WHATSAPP

oppure chiama al 328.7343487

psst

Se vuoi restare aggiornato su tanti temi giuridici, sociali, legati anche al mondo della storia, del costume e della società, vai sul mio canale youtube, ed ISCRIVITI!

Vola a questo link:

unnamed

Pubblicità

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...