La persona che, in conseguenza di un’operazione chirurgica non condotta a buon fine, non è più in grado di avere un’ordinaria vita sessuale con il proprio partner, ha diritto ad ottenere un notevole risarcimento danni, non solo di tipo biologico, ma anche, e soprattutto, di tipo morale.
In questa situazione, infatti, deve essere valutato con attenzione il pregiudizio, di tipo non patrimoniale, estrinsecantesi nella sofferenza morale determinata dal “non poter più fare”.
Quindi, anche la menomazione di quella particolare dignità della affectio coniugalis nelle sue manifestazioni amorose.
In tale contesto è intervenuta la Suprema Corte, con Sentenza n. 11958 resa dalla Terza Sezione Civile nel 2010: i Giudici di Piazza Cavour hanno evidenziato che “la motivazione, anche per il danno morale, esige il rispetto della persona, specie in relazione alla particolare natura, che incide direttamente sui rapporti di coniugio. Qui il pregiudizio serio attiene al valore costituzionale del matrimonio e dalla sua vita comune, e pertanto non di sola salute si tratta, ma della stessa essenza della vita coniugale, come si desume dallo art. 29 Cost.”.
Pertanto, anche avuto riguardo al risarcimento del danno morale occorre rispettare la persona, specie in relazione alla particolare natura, che incide direttamente sui rapporti di coniugio. Il pregiudizio serio può attendere al valore costituzionale della vita comune, estrinsecantesi nel matrimonio (ma si considerino anche le altre forme di unione riconosciute dalla legge), e pertanto non di sola risarcibilità del nocumento alla salute si deve trattare, ma del ristoro alla conduzione di una serena vita di coppia, così come tutelato dalla Costituzione.
Si ponga tuttavia attenzione, con una pronuncia più recente, la Corte di Cassazione ha negato il ristoro del danno alla salute, qualora il richiedente non lo abbia circostanziato in sede di domanda giudiziale: l’Ordinanza n. 24091 del 13 ottobre 2017 ha infatti evidenziato che non è sufficiente allargare lo spettro della richiesta al danno esistenziale ed alla vita di relazione, sia perché il rilievo di tali fattispecie è generico e non circostanziato, sia perché ben potrebbe esistere un danno alla sfera sessuale che non scalfisce il danno alla vita di relazione.
Dunque, una volta di più i Supremi Giudici impongono la massima precisione nel dar corpo alle istanze di risarcimento, pena la loro subitanea reiezione.