Il termine prescrizionale per richiedere al datore di lavoro la monetizzazione delle ferie non godute, è quello ordinario decennale; ciò in quanto il diritto vantato dal lavoratore al pagamento della relativa indennità è correlato in via diretta all’inadempimento contrattuale dell’impresa, rivestendo natura risarcitoria.
Tale regime si applica anche per i riposi settimanali non goduti, anch’essi da monetizzare in caso di mancata fruizione.
Suddetto principio è stato espresso dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con Sentenza n. 10341 del 2011, laddove si è evidenziato che il lavoratore, in costanza di rapporto e nell’arco di ogni periodo temporale di maturazione, ha diritto ad usufruire in via integrale delle ferie al medesimo spettanti, da ciò derivando che, accumulandosi ferie residue non godute, la controparte datoriale risulta inadempiente ad una precisa obbligazione, che è di tipo legale ed, insieme, contrattuale.
Tali assunti sono stati confermati di recente, con la Sentenza n. 13473 del 2018, laddove i Supremi Giudici hanno evidenziato che l’indennità sostitutiva delle ferie non godute detiene una “natura mista”, sia risarcitoria che retributiva.
Mentre, ai fini della verifica della prescrizione, va ritenuto prevalente il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, la natura retributiva, quale corrispettivo dell’attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume invece rilievo quando ne va valutata l’incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell’assoggettamento a contribuzione previdenziale.