Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 7 del 2016, l’ingiuria non è più un reato, ma si tratta di un illecito civile, che determina, in capo all’autore dell’ingiuria, l’obbligo di pagare una sanzione allo Stato, oltre che di risarcire i danni subiti dalla persona ingiuriata.
Dunque, nessuna querela dopo un’ingiuria ricevuta: il soggetto leso ha tuttavia la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni in sede civile, tramite un preliminare invito ad una negoziazione assistita (obbligatorio se la pretesa risarcitoria è inferiore a 50.000,00 euro) ed un successivo atto di citazione.
Spostando la materia dell’ingiuria su di un piano prettamente civilistico, muta, almeno parzialmente, il corredo probatorio necessario al fine di dimostrare l’offesa subita al proprio onore ed al proprio decoro. Si evidenzia, infatti, che mentre nel processo penale la testimonianza della persona offesa viene acquisita dal Giudice e costituisce prova dell’evento, all’interno del processo civile occorrerà l’ausilio di testimonianze di terze persone.
Ne discende che, a meno che non si tratti di un’ingiuria formalizzata per iscritto (per esempio, a mezzo lettera, a mezzo social network, a mezzo chat), l’ingiuria subita, alla quale non ha assistito nessuno, non sarà più dimostrabile, se non attraverso una confessione da parte dell’autore dell’ingiuria medesima (circostanza, questa, alquanto improbabile).
E’ sempre possibile registrare o videoregistrare (tramite smartphone o altro apparecchio tecnologico) il momento durante il quale si consuma un’ingiuria: a tal riguardo, la Terza Sezione Penale della Suprema Corte ha evidenziato, con la Sentenza n. 18908/2011, che le registrazioni di libere conversazioni sono lecite, purché non le si diffonda per scopi diversi rispetto alla necessità di dover tutelare un diritto proprio o un diritto altrui.
Il principio espresso dalla Cassazione si collega al fatto che la persona che conversa “accetta il rischio” che la conversazione possa esser documentata attraverso una registrazione, mentre è violata la privacy soltanto se si diffonde la conversazione per scopi diversi della tutela di un diritto proprio o altrui.
Pertanto, la tutela giudiziale per ottenere un risarcimento da un’ingiuria subita, ammette senz’altro l’allegazione della registrazione della relativa conversazione intercorsa tra le parti.
Si consideri l’entità del risarcimento dovuto alla vittima di un’ingiuria. In tal senso, si fa proprio l’orientamento giurisprudenziale radicato nel tempo (Cassazione Civile Sezione Terza, Sentenza n. 25171/2007), secondo cui la liquidazione del danno morale conseguente alla lesione dell’onore o della reputazione, allo stesso modo di quanto è previsto per ogni altro risarcimento del danno da fatto illecito, deve essere rimessa alla valutazione del giudice, sfuggendo necessariamente ad una precisa valutazione analitica e restando essa affidata al criterio dell’equità.
Criteri sussidiari da utilizzare per poter circoscrivere un “quantum” risarcibile, risultano essere i seguenti:
- valutazione della gravità dell’addebito,
- valutazione dell’evidenza,
- valutazione della qualità del soggetto offensore e di quello leso,
- valutazione dell’incidenza che la subita ingiuria ha determinato sulla vita di relazione della persona offesa.
L’azione civile per risarcimento da ingiuria può esser esperita entro il termine prescrizionale di cinque anni dall’evento.
Hai un problema di questo genere? Se vuoi sono a disposizione per un primo contatto informale su whatsapp!
CLICCA QUI E SCRIVIMI CON WHATSAPP
oppure chiama al 328.7343487