L’assegnazione della casa familiare incide nella quantificazione dell’assegno di mantenimento, riducendone la portata

Il coniuge divorziato a cui viene assegnata la casa familiare, usufruisce di un arricchimento patrimoniale che ne incrementa il reddito personale.

Conseguentemente, nella decisione sull’entità dell’assegno di mantenimento, il Tribunale deve tenere bene a mente siffatta utilità economica, provvedendo a decurtare l’importo dell’eventuale rateo mensile dovuto dal coniuge obbligato, cui non viene riconosciuta l’assegnazione della casa coniugale.

Il principio, sancito con Sentenza della Prima Sezione Civile della Cassazione del 28 dicembre 2010 (rubricata al numero 26197) è stato rinnovato negli anni, diventando cardine delle valutazioni dei magistrati nel momento di decidere il “quantum” dell’assegno di mantenimento.

In difetto di tali considerazioni di carattere perequativo, si finirebbe per incorrere in una evidente quanto ingiustificata alterazione dell’equilibrio delle posizioni patrimoniali dei coniugi.

Si rammenta, che l’art. 5 comma VI della Legge sul divorzio (n. 898/70), prevede che il giudice, pronunciando il divorzio, prevede anche l’obbligo, per uno dei due coniugi, di provvedere al mantenimento, tramite somministrazioni periodiche, in favore dell’altro coniuge, quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o, comunque, non può procurarseli per ragioni obiettive.

In tal senso, l’entità dell’assegno di mantenimento deve tener conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio. Non sia sottaciuto che le Sezioni Unite, con il noto intervento dell’11 luglio 2018 (Sentenza n. 18287/2018) hanno ulteriormente specificato questo criterio “composito” necessario alla determinazione dell’eventuale assegno di mantenimento, evidenziando che la valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali impone di considerare in modo particolare il contributo, fornito dall’ex coniuge richiedente, alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto.

Ebbene, non può non considerarsi che l’assegnazione della casa coniugale costituisce un arricchimento determinante, in favore del coniuge assegnatario, tanto da dover esser preso in specifica considerazione da parte del giudice in sede di determinazione del “quantum” dell’assegno, anche avuto riguardo al dovere di solidarietà economico sociale di cui all’art. 2 della Costituzione.

divorzio

Ancor più nello specifico, la Cassazione, con Ordinanza n. 25420 del 2015, ha evidenziato che il godimento della casa familiare costituisce un valore economico – corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell’immobile – del quale il giudice deve tenere conto ai fini della determinazione dell’assegno dovuto all’altro coniuge per il suo mantenimento. Non solo, ma tale incremento patrimoniale va considerato anche nella determinazione dell’assegno alimentare in favore dei figli collocati presso l’altro genitore.

Un secondo solo ….…     

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