La denuncia di infortunio da parte del lavoratore “in nero”

Il Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. n. 1124/1965), prevede una tutela di tutti i lavoratori dipendenti da ogni evento dannoso che provochi una condizione di inabilità permanente o temporanea alla prestazione lavorativa.

In ragione dell’automaticità delle prestazioni assistenziali previsto dall’art. 2116 del codice civile (ripreso dall’art. 67 del D.P.R. n. 1124/9165), l’indennizzo dell’infortunato è garantito dall’INAIL anche in caso di lavoro “nero”, e comunque le garanzie a presidio dei dipendenti infortunati permangono anche quando il datore di lavoro non abbia versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali.

La Quarta Sezione Penale della Cassazione è intervenuta in materia con Sentenza n. 36438 del 2014, evidenziando che esiste in ogni caso il “rischio aziendale” connesso all’ambiente in capo al datore di lavoro, a prescindere dall’esistenza o meno di un regolare rapporto di lavoro.

Pertanto, il datore di lavoro è ritenuto responsabile per i danni subiti dal lavoratore, anche se quest’ultimo, per ipotesi, risulti semplice collaboratore stagionale o, ancora, lavoratore “in nero”; occorre semplicemente dimostrare il nesso tra l’infortunio e l’intervenuta violazione datoriale (la mancata regolarizzazione della prestazione).

La denuncia di un infortunio su luogo di lavoro promossa da un lavoratore “in nero” determinerà, da parte degli uffici ispettivi dell’INAIL, l’attivazione di tutte le attività di verifica presso l’impresa che non ha regolarizzato il proprio dipendente.

Il lavoratore dovrà indicare al Capo Area dell’INAIL le persone dei testimoni che possono confermare l’evento e la prestazione lavorativa; dovrà altresì corredare la propria domanda della documentazione medica necessaria al fine di perfezionare l’istruttoria da parte dell’Istituto erogante.

Ulteriore elemento necessario per il lavoratore “in nero”: egli dovrà allegare all’INAIL anche copia della denuncia, dinanzi alla competente Direzione Territoriale del Lavoro, del lavoro prestato, al fine di chiederne la regolarizzazione.

Non sono indennizzabili dall’INAIL gli infortuni che non superano i 3 giorni di inattività lavorativa, nonché quegli incidenti che non sono collegati al rapporto di lavoro e quelli che il lavoratore simula o aggrava.

infortunio sul lavoro

Si rammenta che gli indennizzi dell’INAIL sono proporzionati al grado di invalidità riconosciuto al lavoratore infortunato.

Con invalidità al di sotto del 6%, non sono previsti indennizzi; con invalidità ricompresa tra il 6% ed il 15%, l’indennizzo sarà di tipo economico con una somma versata in favore del lavoratore offeso; se l’invalidità supera il 15%, invece, l’indennizzo è corrisposto tramite il pagamento di una rendita periodica.

Si faccia l’ipotesi che INAIL, dinanzi ad una denuncia di un infortunio patito da un lavoratore “in nero”, non rivenga, all’esito della propria istruttoria, gli elementi caratterizzanti il lavoro subordinato nell’impresa, e neghi l’indennizzo.

A questo punto il lavoratore dovrà presentare opposizione amministrativa, entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento contestato, anche tramite l’assistenza gratuita di un ente di patrocinio.

Il procedimento amministrativo ha durata di 150 giorni (210 nel caso di revisione delle rendite)

Qualora anche gli esiti del procedimento amministrativo non siano ritenuti soddisfacenti, è possibile proporre ricorso al Tribunale del Lavoro, con il patrocinio di un avvocato. Anche in tal caso il termine per procedere dinanzi alla Magistratura è di 3 anni e 150 giorni (210 per le revisioni) e decorre dal giorno dell’infortunio.

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