Il lavoratore che diffama il proprio datore di lavoro a mezzo Facebook è passibile di licenziamento

Il lavoratore che pubblica, all’interno della propria bacheca personale di Facebook, messaggi personali a contenuto diffamatorio verso l’azienda datrice di lavoro, è suscettibile di esser licenziato in tronco.

Tale condotta determina una palese lesione del vincolo fiduciario sussistente tra prestatore di lavoro e controparte datoriale, minando le possibilità di ulteriore proficua prosecuzione della prestazione lavorativa.

In tal senso, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con Sentenza n. 10280 del 2018, ha evidenziato che la diffusione di un messaggio dequalificante e denigratorio per l’impresa, attraverso l’uso di una bacheca Facebook, integra un’ipotesi di diffamazione, per la potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone.

Ciò in quanto il rapporto interpersonale, proprio per il mezzo utilizzato (la pubblicazione a mezzo social network), assume un profilo allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti, al fine di una costante socializzazione.

Ciò comporta che la condotta di postare un commento su Facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica, con la conseguenza che, se, come nella specie, lo stesso è offensivo nei riguardi di persone facilmente individuabili, la relativa condotta integra gli estremi della diffamazione e come tale correttamente il contegno deve essere valutato in termini di giusta causa del recesso, in quanto idoneo a recidere il vincolo fiduciario nel rapporto lavorativo.

facebook-laptop

Sia in questa sede rilevato che l’esercizio del diritto di critica, da parte del prestatore di lavoro, trova sempre un limite nel dovere di fedeltà nei confronti dell’impresa, ai sensi dell’art. 2105 del codice civile; obbligo, quest’ultimo, che va inteso in senso ampio, posto che non attiene solo agli aspetti patrimoniali del rapporto, e dunque al divieto di conflitto di interessi o di concorrenza, ma anche ai più generali canoni di correttezza e di buona fede nell’esecuzione della prestazione lavorativa.

Si tratta di aspetti che attengono all’inserimento del lavoratore nella struttura e nella organizzazione dell’impresa e che si riverberano, inevitabilmente, sul funzionamento della stessa: essi, se violati, vanno a ledere il vincolo fiduciario sul quale si fonda il rapporto di lavoro.

In tal senso, il comportamento del lavoratore, consistente nella divulgazione di opinioni personali a mezzo internet, quand’anche, per ipotesi, riferite anche a fatti reali, che tuttavia siano obiettivamente idonee a ledere l’onore e la reputazione del datore di lavoro, esorbita dal legittimo esercizio del diritto di critica, quale espressione del diritto di libera manifestazione del proprio pensiero, e configura un fatto illecito, consentendo, quindi, il recesso del datore di lavoro in quanto l’illecito risulta incompatibile con l’elemento fiduciario necessario per la prosecuzione del rapporto.

 

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