immagine tratta dal film “Mamma o papà”, Commedia del 2017 girata da Carlo Milani, con Paola Cortellesi e Antonio Albanese
Molti clienti mi chiedono se sia possibile modificare un accordo intervenuto in Tribunale, volto a regolamentare le condizioni patrimoniali “post-divorzio”, senza dover necessariamente ricorrere nuovamente all’autorità giurisdizionale per ottenere l’omologa del nuovo accordo di rettifica.
La risposta è affermativa: gli accordi intercorsi tra gli ex coniugi, successivi al divorzio consensuale omologato dal Tribunale, rinvengono il proprio fondamento nel testo dell’art. 1322 comma 1 del codice civile, che sancisce l’autonomia negoziale delle parti: esse possono liberamente determinare il contenuto del contratto, nei limiti imposti loro dalla legge.
Tradizionalmente gli accordi negoziali in materia familiare erano ritenuti estranei alla logica contrattuale, in quanto si perseguiva un interesse della famiglia che andava oltre quello del singolo individuo, non essendo possibile un’autonoma composizione priva del vaglio giudiziale.
Con l’evoluzione normativa e giurisprudenziale, invece, si ammette un’ampia autonomia negoziale dei singoli coniugi, sempre che non vi sia contrasto con l’esigenza di protezione dei minori, o comunque dei soggetti più deboli.
Sulla base di questa autonomia negoziale, la Cassazione correttamente rileva che gli accordi omologati non esauriscono necessariamente ogni rapporto tra gli ex coniugi, ma è possibile ipotizzare accordi anteriori, contemporanei o successivi al divorzio, nella forma della scrittura privata o dell’atto pubblico.
Dunque, un accordo negoziale intervenuto post-divorzio, anche se non omologato dal Tribunale, è valido e rappresenta la libera estrinsecazione dell’autonomia dei due ex coniugi.
Ad ogni modo, le modifiche pattuite dalle parti rispetto alle condizioni approvate davanti al Magistrato, non debbono essere lesive dell’ordine pubblico e di diritti indisponibili (ad esempio quelli di natura alimentare).
Di recente la Cassazione è tornata sul tema, con la Sentenza n. 36392 del 23 agosto 2019 pubblicata dalla Sesta Sezione Civile: i Supremi Giudici hanno evidenziato che l’ex coniuge non ha diritto all’assegno divorzile se è intervenuto un accordo successivo alla sentenza di divorzio, attraverso il quale sono stati regolati definitivamente i rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi; ciò vale anche se suddetto accordo successivo non sia stato omologato dal Tribunale.
Già in precedenza la Cassazione, Sezione Terza Civile, con Sentenza n. 24621 del 3 dicembre 2015, evidenziava il principio per il quale l’accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali tra ex coniugi, concluso ai margini di un giudizio di divorzio (o di separazione), riveste natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto al Tribunale per l’omologazione.