Pubblicità ingannevole su internet: “fake reviews”, finte pagine di news, banner che inducono in errore

Internet è un vero e proprio oceano costellato da una miriade di messaggi, la cui oggettività e la cui verità spesso risultano assai offuscate.

Dietro tantissime pagine web si celano campagne pubblicitarie, più e meno velate, che in molti casi vengono costruite in modo subdolo, malizioso, al solo fine di ingannare l’utente finale e di accaparrare il cliente in maniera poco trasparente.

Proprio qualche giorno compariva sul web una falsa pagina internet attribuita al portale “La Repubblica”, nella quale, facendo uso abusivo del logo e delle impostazioni grafiche della nota testata giornalistica nazionale, veniva trascritta una presunta intervista ad un medico tedesco, il quale lanciava un grido d’allarme sui metodi di cura del diabete in Italia, riferendo come gli stessi non fossero validi e meritassero un’integrazione tramite l’assunzione di un prodotto pubblicizzato “ad hoc”.

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Tale indebita campagna online è uno degli esempi più smaccati di pubblicità ingannevole, oltre che una condotta chiaramente truffaldina verso tutti gli utenti del web, prima ancora che un’attività fonte di danno all’immagine verso la testata giornalistica suo malgrado coinvolta.

Il Decreto Legislativo 74 del 1992 recepisce nel nostro Paese la regolamentazione comunitaria in materia di pubblicità ingannevole; in particolare, l’art. 2 lettera B definisce ingannevole ogni forma di pubblicità che, in qualunque modo, compreso il modo di presentazione, vada ad indurre in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o le persone giuridiche cui è rivolta o che possa raggiungere e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico o che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente.

Subire il fascino di una pubblicità ingannevole ed essere indotti in errore nell’acquisto del bene o del servizio pubblicizzato, è una fattispecie che purtroppo si verifica molto di frequente.

Sempre nei giorni scorsi i due colossi della telefonia Iliad e Wind-Tre hanno assunto, a turno, le vesti di accusatore e di accusato. Da ultimo, Iliad ha denunciato il proprio concorrente davanti all’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria perchè aveva reclamizzato uno smartphone con anticipo “a zero euro”, senza anticipo di spese, quando invece, le caratteristiche dell’offerta si sarebbero potute riscontrare non nella generalità dei casi, ma solo se si avevano requisiti specifici.

L’Autorità di disciplina, verificata la denuncia, ha ordinato la cessazione della diffusione della campagna pubblicitaria, limitatamente alla parte di messaggio viziata da ingannevole dichiarazione.

Gli esempi di pubblicità ingannevole toccano molto frequentemente anche i portali che dovrebbero riportare le opinioni di utenti privati, in materia di esperienze culinarie, culturali, alberghiere, per mete di viaggio lungo il mondo.

Con Sentenza n. 4976 del 2019, il Consiglio di Stato ha confermato in parte una sanzione irrogata dall’Autorità per la Concorrenza ed il Mercato nei confronti di Trip Advisor (l’entità della multa veniva ridotta da 500.000 euro a 100.000 euro); veniva in particolare rilevato che il noto portale di recensioni di viaggi diffondeva messaggi volti ad influenzare i consumatori sin dal primo contatto, ingenerando il falso convincimento dell’affidabilità delle recensioni pubblicate.

Sulla scia di questo modus operandi, l’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, con provvedimento del 19.02.2018 ha censurato la pubblicità ingannevole del portale “Booking”, perchè parlava di “cancellazioni gratuite” degli alberghi inseriti nelle proprie schede, quando invece la gratuità non era affatto rispondente al vero.

Allo stesso modo, in data 27.08.2018 Federalberghi ha denunciato una condotta potenzialmente ingannevole da parte del portale Trivago, perchè indurrebbe a ritenere che quello indicato sulla piattaforma sia il prezzo sempre praticato dalla struttura alberghiera, quando così non è; inoltre, il sito è costituito da annunci a pagamento, non da una selezione oggettiva disposta su classi di merito.

L’utente del web presti sempre la massima attenzione e si affidi al confronto di più fonti, al fine di parametrare il messaggio proveniente dalle pagine internet, in maniera più oggettiva possibile.

Ogni danno patito in conseguenza di pubblicità ingannevole, è meritorio di risarcimento; affidarsi ad uno studio legale competente è il primo passo per tutelare i propri diritti in questa materia.

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