Schiamazzi notturni provenienti dal bar sottostante: risarcimento e reato!

bar di notte

In materia di rumori molesti provenienti da un locale notturno, che pregiudica la quiete ed il riposo delle abitazioni vicine, la Cassazione è perentoria, si tratta di una fattispecie di reato, meritevole di condanna penale e, parallelamente, di risarcimento danni di natura biologica e morale.

Più in particolare, deve rispondere del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, il gestore di un bar, di un locale di intrattenimento, e comunque di qualsiasi pubblico esercizio, che non si attivi al fine di impedire i continui schiamazzi provocati dai clienti, anche quelli eventualmente che si soffermano all’esterno del locale intrattenendosi in chiacchiere ed altro.

Il gestore del locale pubblico, infatti, ha l’obbligo di verificare che la frequenza del locale da parte degli avventori non diventi fonte di danno per terze persone (nella specie, i condòmini del palazzo soprastante il bar), dando seguito a condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica.

E’ dunque onere del gestore del bar allontanare coloro i quali recano fastidio alla quiete pubblica, nonché sollecitare l’intervento delle pubbliche autorità, qualora gli schiamazzi non vengano meno.

Altrettanto importante è l’insonorizzazione dei locali, nel rispetto delle normative del settore.

Con Sentenza n. 28570 del 2019, la Sezione Terza Penale della Cassazione ha evidenziato inoltre che la contravvenzione prevista e punita dall’articolo. 659 comma I del codice penale, è un reato solo eventualmente “permanente”, ben potendosi consumare anche con un’unica condotta rumorosa o di schiamazzo.

Non è neppure necessaria la prova che il rumore abbia concretamente molestato una platea più diffusa di persone, essendo sufficiente l’idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di individui.

Coloro che restano vittima di emissioni rumorose volte a disturbare la quiete notturna, debbono rivolgersi con urgenza presso lo studio legale di loro fiducia, per dar seguito in modo sollecito a tutte le attività volte alla tutela dei propri intangibili diritti al riposo ed alla serenità durante il sonno. Diritti strettamente connessi all’integrità psicofisica ed alla salute personale, valori costituzionalmente protetti.

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