(immagine tratta da Film “A Casa Tutti Bene”, di G. Muccino, 14 febbraio 2018)
E’ stata posta alla mia attenzione la problematica di un cliente, allarmato dall’azione posta in essere da un fratello.
Quest’ultimo rivendicherebbe l’usucapione su un bene in eredità, riferendo di aver abitato in via esclusiva l’immobile per oltre venti anni, mentre gli altri fratelli avrebbero accettato tacitamente suddetta situazione, nulla obiettando.
In realtà, in questo caso non si verifica usucapione, poiché gli altri coeredi hanno meramente tollerato l’utilizzo esclusivo da parte del fratello, ma mai la fruizione del bene è stata tale da escludere il compossesso altrui.
Tuttavia, è possibile che un singolo coerede usucapisca un bene astrattamente appartenente al compendio ereditario.
Se ne è già parlato qui: https://avvocatoroma.news/2018/10/18/il-coerede-puo-usucapire-il-bene-oggetto-della-successione-a-discapito-degli-altri-coeredi/
Volendo riepilogare in modo analitico l’intera fattispecie, si proceda con ordine.
L’usucapione è uno dei modi di acquisto della proprietà a titolo originario, fondato sul perdurare del possesso pacifico di un bene, non violento ed ininterrotto, per un determinato periodo temporale.
La ragione fondante l’istituto dell’usucapione risiede nell’esigenza di eliminare situazioni di incertezza in merito all’accertamento della proprietà dei beni.
La Sezione Seconda Civile della Cassazione, con Sentenza 10512 del 03.05.2018 ha verificato la situazione di un coerede che, dopo la morte del “de cuius”, sia rimasto nel possesso di un bene ereditario.
Ebbene, egli può, antecedentemente alla divisione ereditaria, usucapire la quota astrattamente attribuibile agli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso (come previsto dall’art. 714 c.c.); tuttavia, è tenuto ad estendere suddetto possesso in termini di esclusività, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall’uso della cosa comune.
Più in particolare egli, che già possiede “animo proprio” ed a titolo di comproprietà, è però tenuto ad estendere il possesso sul bene in termini di esclusività, il che avviene quando si fruisce del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, tanto da manifestare una inequivocabile volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus”: si tratta del cosiddetto possesso “ad excludendum”.
In pratica, in una siffatta situazione non vi è una mera fattispecie di “tolleranza” degli altri coeredi alluso esclusivo del bene ereditario da parte del singolo possessore (come nel caso sottoposto alla mia attenzione dal cliente), ma una vera e propria esclusione degli altri coeredi dal godimento del bene.
Sempre la Sezione Seconda della Cassazione, con successiva Sentenza n. 22444 del 2019, ha rilevato che non si verifica un possesso “ad excludendum”, utile al fine di verificare l’usucapione del bene ereditario, qualora un coerede abbia utilizzato in via esclusiva il bene, curandone anche l’amministrazione in modo autonomo, mentre gli altri coeredi non avevano dato seguito ad analoghe attività.
Vale infatti la presunzione, pur suscettibile di prova contraria, che il coerede utilizzatore abbia agito anche in nome e per conto degli altri eredi, cioè rimanendo nella sfera del possesso “uti condominus”, non dell’ “uti dominus”.
Sia invece verificato un caso in cui si verificava effettivamente usucapione da parte di uno dei coeredi.
Ne ha trattato la Suprema Corte con Sentenza n. 28346/2013, sempre della Seconda Sezione Civile.
Ebbene, in quest’ultima fattispecie il coerede, occupante il bene ereditario da oltre venti anni, si era trasferito all’interno dell’immobile ad uso prima abitazione e lo aveva utilizzato in via esclusiva insieme alla propria famiglia; fattispecie, questa, confermata dagli altri coeredi, i quali giustificavano la loro tolleranza con sentimenti di solidarietà familiare.
Il coerede occupante aveva posto in essere tutti gli atti tesi ad escludere un concomitante analogo godimento del bene da parte degli altri coeredi: aveva compiuto opere di ordinaria e straordinaria amministrazione (ad esempio, la ristrutturazione del bagno, l’installazione di nuovi infissi, la posa di nuove tapparelle eccetera); aveva richiesto in via esclusiva, ed ottenuto dall’amministrazione, tutte le autorizzazioni volte a fornire il nulla osta per la realizzazione dei lavori sull’immobile; aveva adempiuto al pagamento di tutti gli oneri fiscali gravanti sull’appartamento, sempre in via esclusiva.
Tutte fattispecie, quelle sopra evidenziate, che certificano un possesso esclusivo “uti dominus” (non “uti condominus”), utile al fine di far decorrere il tempo necessario all’usucapione e ad escludere l’appartamento in questione dalla divisione ereditaria.
E’ importante che chiunque abbia problemi di questo genere si rivolga con sollecitudine al proprio studio legale di fiducia, al fine di monitorare la singola fattispecie e tutelare al meglio i propri diritti.
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posso, come erede acquisire un immobile in eredita indivisa da anni
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Se sussistono le condizioni dettate dalla Suprema Corte, si può ottenere una sentenza dichiarativa dell’intervenuta usucapione, acquisendo così la titolarità integrale del bene indiviso
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