In materia di risarcimento del danno conseguente ad incidente stradale, colui che viaggiava, in qualità di trasportato, all’interno di un autoveicolo coinvolto nel sinistro, ha un’alternativa nell’azione risarcitoria:
a) richiedere i danni subiti nei confronti del soggetto effettivamente responsabile dell’evento (così come previsto dall’articolo 144 del Codice delle Assicurazioni Private), estendendo la domanda anche verso il proprietario della vettura e la relativa compagnia assicurativa;
b) richiedere i danni direttamente nei riguardi della società di assicurazione dell’autoveicolo su cui viaggiava il terzo trasportato (come previsto dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private).
L’alternativa di cui al precedente punto “b”, consente di esperire l’iter risarcitorio a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
Così il testo integrale dell’art. 141 sovra evocato:
1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148.
3. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4. L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150.
L’azione diretta ex art. 141 è espressione del principio giuridico solidaristico, promanante dalle indicazioni della Corte di giustizia dell’Unione Europea, “vulneratus ante omnia reficiendus”, ossia il trasportato che si è fatto male va risarcito in ogni caso, prima di tutti ed a prescindere dalle singole colpe.
Su tale declaratoria giudiziale si innesta un recente pronuncia della Suprema Corte.
Si tratta di in un caso in cui non c’è responsabilità, nella causazione dell’incidente, in capo al conducente del veicolo sul quale il terzo trasportato viaggiava.
Stando al dato letterale del disposto dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private, il trasportato, che agisca in via diretta contro l’assicuratore del vettore, dovrebbe soltanto dimostrare le lesioni subite in conseguenza dell’incidente, senza oneri per quanto alla dinamica dell’evento lesivo; ciò perché l’individuazione della responsabilità dei conducenti degli autoveicolo coinvolti nello scontro, è irrilevante ai fini dell’art. 141 citato, salvo il caso fortuito, ossia un evento naturale, o ad esso assimilato, di carattere imprevedibile.
In base a tale interpretazione, l’assicurazione del conducente che ospita il terzo trasportato, a sua volta ha diritto di rivalsa nei riguardi dell’assicurazione del responsabile (sempre che la responsabilità effettiva venga individuata in capo alla controparte).
Dal punto di vista processuale, il dato letterale dell’art. 141 fa emergere la condotta tipica dell’assicurazione convenuta all’interno di un contenzioso giudiziale: questa avrà soltanto la possibilità di dimostrare l’eventuale sussistenza di un caso fortuito generatore dell’evento lesivo; se l’assicurazione non adempie a suddetto onere probatorio, l’istruttoria del processo non si dilungherà sull’indagine circa merito della dinamica del sinistro, né verificherà le singole responsabilità dei conducenti degli autoveicolo, proprio perché, in ogni caso, il terzo trasportato dovrà esser risarcito “ante omnia”.
Ed è qui che subentra la Suprema Corte, con una pronuncia che ha una portata novativa molto rilevante.
Con Sentenza n. 4147 del 13 febbraio 2019 resa dalla Sezione Terza, i Giudici di Piazza Cavour hanno verificato la declaratoria, contenuta nell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, e sono pervenuti alla conclusione che la stessa debba essere letta in stretta connessione con l’esordio di suddetto articolo “salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito”.
Pertanto, l’obbligo risarcitorio in favore del terzo trasportato non è svincolato dall’accertamento rispetto alle responsabilità dell’incidente stradale.
Tanto più che il diritto di rivalsa, inserito sempre nell’art. 141 al comma 4, esclude un responsabilità oggettiva “a prescindere” in capo all’assicurazione, in particolare nel momento in cui fa esplicito richiamo all’art. 150 del Codice delle Assicurazioni Private, laddove si prevede il risarcimento diretto secondo “i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti, anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione“
Da tali postulati i Supremi Giudici derivano che il concetto di “caso fortuito”, così come previsto dall’art. 141 C.A.P., debba essere interpretato “in senso giuridico”, cioè ricomprendendo nello stesso anche le condotte umane.
L’assicurazione del vettore che trasporta il soggetto infortunato sarà chiamata a risarcire solo se il conducente dell’autovettura sia almeno corresponsabile del sinistro (salva ogni valutazione su eventuale rivalsa pro quota).
Se invece l’assicurazione del vettore, evocata in giudizio, fornisca la prova del caso fortuito, la stessa non dovrà liquidare il sinistro.
Si badi bene: nel concetto di caso fortuito va ricompreso anche il fatto del terzo; è questa la portata innovativa della pronuncia.
Così la Suprema Corte:
“… deve essere affermato quale principio di diritto che l’art. 141 cod. ass., in conseguenza del riferimento al caso fortuito – nella giuridica accezione inclusiva di condotte umane – come limite all’obbligo risarcitorio dell’assicuratore del vettore verso il trasportato danneggiato nel sinistro, richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della condanna risarcitoria del suo assicuratore; una volta accertato l’an della responsabilità del vettore, non occorre accertare quale sia la misura di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo comunque l’assicuratore del vettore risarcire in toto il trasportato, salva eventuale rivalsa verso l’assicuratore di altro corresponsabile o di altri corresponsabili della causazione del sinistro”.
Il “caso fortuito” preso in esame dalla Cassazione, interpretando in senso organico il disposto dell’art. 141, non ricomprende soltanto l’evento naturale imprevedibile e/o inevitabile (ad esempio, un evento naturale straordinario, oppure l’attraversamento repentino della carreggiata da parte di un animale selvatico), ma anche la condotta umana altrui.
Se la causa del sinistro deriva totalmente dalla condotta altrui, sussistendo responsabilità integrale in capo al conducente dell’autovettura su cui il trasportato NON viaggiava, l’assicurazione del vettore non è tenuta a liquidare alcunchè, allo stesso modo delle altre fattispecie proprie del caso fortuito.
D’altra parte, a stretto rigore giuridico, per “caso fortuito” va inteso ogni avvenimento imprevisto ed imprevedibile (non solo quello “naturale” ed “extra-umano”) che si inserisce nell’azione del soggetto presunto “reo” e che non può farsi risalire allo stesso nemmeno a titolo di colpa; all’interno di tali fattispecie vengono raggruppati tutti i casi in cui l’evento non è prevedibile soggettivamente, cioè dall’agente secondo le conoscenze da lui possedute, o che avrebbe dovuto possedere in base alla sua posizione, sicché nessun rimprovero può esser rivolto contro il medesimo.
Ebbene, nel concetto di “ogni avvenimento imprevisto ed imprevedibile” rientra senza dubbio il fatto del terzo.
Dunque, l’accertamento della dinamica del sinistro diventa molto importante anche nelle cause promosse dal terzo trasportato ai sensi delle regole dell’indennizzo diretto.
Questa declaratoria, di fatto, delimita in modo non lieve il campo dell’azione con “indennizzo diretto” su istanza del terzo trasportato, rendendo forse preferibile un’azione nei confronti del responsabile (e della sua assicurazione) o, in caso di dinamica complessa del sinistro, nei confronti di tutti i corresponsabili dell’evento (e delle relative assicurazioni).
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