Il danno provocato dal tatuatore

Tatuarsi è ormai ben più che uno status symbol, è una costante nel nostro mondo occidentale che trascende la moda ed è diventata una manifestazione della propria personalità demandata all’estetica del proprio corpo.

Tatuarsi però può comportare dei rischi e soprattutto possono intervenire danni all’esito dell’attività del tatuatore, sia per un errore nella rappresentazione grafica richiesta, difforme rispetto alle aspettative del cliente, sia per un problema di natura medica od estetica, conseguenziale al trattamento.

I tatuaggi possono essere permanenti o anche semipermanenti.

In quest’ultimo caso le tecniche prevedono l’uso di una penna, molto simile al macchinario utilizzato per eseguire tatuaggi (con aghi attraverso cui inserire nella pelle i micropigmenti colorati); tuttavia i colori sono ipoallergenici e biodegradabili, con una durata che al massimo raggiunge ventiquattro mesi.

Sia anzitutto precisato che chi si sottopone ad un tatuaggio, soprattutto permanente, deve sottoscrivere un consenso informato molto articolato, con il quale il cliente dichiara di essere a conoscenza che il tatuaggio consiste nell’inserzione, all’interno della cute, di pigmenti coloranti di varia natura; dichiara altresì di conoscere la circostanza che per rimuovere il tatuaggio siano necessari interventi chirurgici invasivi, e che attraverso il tatuaggio si potrebbero contrarre (al di là dell’ambiente sterile garantito dal professionista) malattie infettive; si esprime inoltre consenso sul fatto che, sebbene non si sia allergici, si potrebbe ex post diventare allergici ai pigmenti ed ai metalli.

Viene inoltre confermata la conoscenza di tutte le precauzioni da prendere all’esito del trattamento e dei presìdi medici ed igienici da mantenere nei giorni immediatamente successivi all’applicazione.

Questo, ovviamente, non esime il tatuatore da responsabilità in caso di danno provocato nell’esecuzione della prestazione per negligenza, imperizia, imprudenza o dolo.

Le Circolari del Ministero della Salute anzitutto forniscono la disciplina circostanziata in merito ai requisiti sanitari, sterili ed igienici per praticare l’attività di tatuatore con tutti i necessari presìdi di sicurezza, considerando i rischi per possibile contrazione di infezioni e per conseguenze di tossicità delle sostanze applicate sulla cute, oltre a specificare le cautele per evitare malattie infettive.

Per quanto riguarda i possibili inchiostri da applicare, l’art. 105 del Codice del consumo così recita:

1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie che disciplinano gli aspetti di sicurezza, un prodotto si presume sicuro quando è conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato e con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza.

2. Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee a norma dell’articolo 4 della direttiva 2001/95/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001.

3. In assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato, alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.

Difettando in Italia una specifica legislazione in materia di tatuaggi, il Codice del Consumo rende dunque immediatamente cogente la normativa UE, con particolare riferimento alla Risoluzione ResAP (2008)1 del 20 febbraio 2008 (risoluzione del Consiglio d’Europa sui requisiti e criteri per la sicurezza dei tatuaggi e del trucco permanente): tale risoluzione disciplina l’etichettatura e la composizione dei prodotti per il tatuaggio ed il trucco permanente, i rischi delle sostanze impiegate negli  inchiostri, le condizioni igieniche, gli obblighi di informativa sui pericoli alla salute che potrebbero derivare.

Sempre una Circolare del Ministero della Salutedatata 5 febbraio 1998 e rubricata al numero 2.9/156, prevede l’indispensabile formazione del tatuatore professionista; alle singole Regioni è demandata la disciplina specifica dell’attività formativa e del rilascio della conseguenziale licenza ad operare.

Per quanto ai tatuaggi semipermanenti, secondo quanto affermato dal Ministero della Salute l’attività deve ritenersi consentita a soggetti in possesso dell’abilitazione allo svolgimento dei trattamenti estetici, i quali abbiano ricevuto idonea formazione dal fabbricante dell’apparecchiatura o da un suo mandatario o da altro ente competente.

Come anticipato più sopra, il danno conseguenziale all’attività del tatuatore può consistere in un danno di tipo medico sanitario, ed un danno di tipo estetico.

Nella prima evenienza, se si suppone che le attività poste in essere dal professionista nel realizzare il tatuaggio abbiano determinato una responsabilità civile con un danno risarcibile, occorrerà dimostrare, da parte del cliente vittima del nocumento, il nesso causale tra l’azione od omissione del tatuatore e lo specifico danno sofferto.

Il danno estetico, invece, può derivare dalla realizzazione di un’opera difforme rispetto a quella desiderata; in questo caso, occorrerà fornire la prova delle specifiche istruzioni di realizzazione fornite al professionista, tali da certificare la diversità tra richiesta e lavoro eseguito.

Un’ultima annotazione… a cui magari non si pensa mai…

Attenzione a cosa si pensa di volersi tatuare!

Non è infatti peregrina l’ipotesi in cui si decida di tatuarsi un marchio, o comunque un’immagine soggetta a copyright.

In questo caso, laddove l’esposizione del tatuaggio cagioni un danno in capo al titolare del marchio o dell’immagine originaria, il soggetto portatore del tatuaggio sarà chiamato a rispondere dei danni per l’indebito utilizzo del disegno grafico, con ordine di rimozione dell’indebita realizzazione.

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